Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 05-07-2012, n. 11298 Responsabilità professionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata il 25 febbraio 2001 il Tribunale di Napoli si è dichiarato territorialmente incompetente a conoscere della domanda di responsabilità professionale proposta da C.F. nei confronti dell’avvocato Ca.Co..
Ha rilevato il decidente che l’eccezione era stata tempestivamente e ritualmente sollevata in relazione a tutti i criteri di collegamento previsti dalle norme codicistiche, con puntuale indicazione, per ognuno di essi, del giudice ritenuto competente.
Avverso detta pronuncia propone ricorso per regolamento di competenza C.F., sulla base di due motivi.
Resiste con memoria Ca.Co., alla quale il C. ha replicato con altro scritto.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1173, 1182, 2230 e 2232 cod. civ., artt. 18, 20 e 38 c.p.c., art. 163 c.p.c., nn. 3 e 4, artt. 166 e 167 cod. proc. civ.. Sostiene che l’avvocato Ca. aveva omesso di contestare la competenza, come era suo onere, con riferimento al criterio del luogo in cui doveva essere adempiuta l’obbligazione (forum destinatae solutionis), luogo da ravvisare nella Corte d’appello di Napoli, ove il mandato d’opera professionale andava espletato.
1.2 Con il secondo mezzo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 1173, 1182, 2230 e 2232 cod. civ. e art. 20 cod. proc. civ., dolendosi del mancato e/o erroneo esame delle domande, dell’eccezione di incompetenza per territorio e delle conclusioni rassegnate dalle parti.
2. Il ricorso è infondato.
Il fatto costitutivo dell’evocata responsabilità dell’avvocato Ca. è la circostanza che il legale omise di farsi rilasciare dal C. il mandato per la proposizione del giudizio di appello, benchè lo stesso, al momento della notifica dell’atto di gravame, avesse già raggiunto la maggiore età.
Contrariamente a quanto sostiene l’impugnante, tale omissione, sia che la si consideri fonte di responsabilità contrattuale, sia che la si ritenga condotta produttrice di responsabilità aquiliana, si è concretizzata in Mondragone, posto che colà la convenuta esercitava la propria attività professionale e avrebbe, quindi, dovuto chiedere al cliente il rilascio della procura, mentre la Corte d’appello di Napoli costituiva il luogo in cui il mandato andava poi esercitato.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 900,00 (di cui Euro 700,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 910,00 (di cui Euro 700,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *