Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 05-07-2012, n. 11297 Manutenzione di strade e responsabilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.
"Il relatore, cons. A.A. esaminati gli atti, osserva:
1. D.M.A. convenne in giudizio innanzi al locale Tribunale il Comune di Napoli chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lei subiti in data 20 luglio 2002, allorchè in via (OMISSIS), mentre scendeva dal marciapiede, era caduta a causa di un avvallamento della strada, procurandosi lesioni al piede destro.
Costituitosi in giudizio, l’ente convenuto contestò l’avversa pretesa. Chiese ed ottenne di chiamare in causa la cooperativa a r.l.
Padre Pio, alla quale aveva affidato in appalto la manutenzione di quella parte della città. A iniziativa di tale società, il contraddicono venne poi esteso a Unipol s.p.a..
Con sentenza del 3 marzo 2008 il giudice adito rigettò la domanda.
Proposto dalla soccombente gravame, la Corte d’appello di Napoli, in data 22 settembre 2010, lo ha respinto.
2. Avverso detta pronuncia ricorre per cassazione D.M. A., formulando due motivi e notificando Fatto al Comune di Napoli, alla cooperativa Padre Pio, alla società assicuratrice Unipol s.p.a..
Resiste con controricorso il Comune di Napoli, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.
3. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi rigettato.
I due motivi, con i quali l’impugnante denuncia vizi motivazionali con riferimento alla valutazione delle prove orali e alla mancata considerazione del referto di pronto soccorso, attraverso la surrettizia evocazione di lacune e incongruità argomentative, in realtà inesistenti, mirano a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità. Le critiche si appuntano per vero contro profili di stretto merito del convincimento del giudice a quo che, in quanto congruamente motivati, sono qui incensurabili.
4. Non è superfluo in proposito evidenziare che la Corte territoriale ha motivato la scelta operata in dispositivo rilevando, all’esito di un puntuale esame delle prove raccolte, che erano rimasti sostanzialmente indimostrati sia l’evento dannoso dedotto in giudizio sia, a maggior ragione, la responsabilità del Comune nella eziologia del sinistro.
Ora, siffatto apparato argomentativo, corretto sul piano logico e giuridico, esente da aporie e da contrasti disarticolanti con il contesto fattuale di riferimento, resiste alle critiche svolte in ricorso. Si ricorda in proposito che la Corte di cassazione non è giudice delle prove, ma giudice della esatta applicazione della legge, della corretta valutazione del materiale istruttorio e della esistenza di una motivazione completa e coerente a sostegno della decisione adottata (confr. Cass. 11 luglio 2007, n. 15489), laddove il sindacato sulle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla loro credibilità, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel privilegiare una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (confr. Cass. civ., sez. lavoro, 5 ottobre 2006, n. 21412).
5. In tale contesto il ricorso appare destinato al rigetto".
Ritiene il collegio di dovere fare proprio il contenuto della sopra trascritta relazione, alla quale la ricorrente non ha del resto neppure replicato.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 (di cui Euro 1.500,00 per onorari), oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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