Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 23-11-2011) 14-12-2011, n. 46281 Attenuanti comuni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Lecce, con sentenza in data 6/4/2011, confermava la sentenza del Tribunale di Brindisi, in data 6/10/2009, impugnata da P.F., dichiarato colpevole dei reati di rapina aggravata ai danni della Banca San Paolo-Banco di Napoli (con un bottino di Euro 29.960) e di R.M. (con un bottino di Euro 100) e condannato, con la riduzione per il rito, alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione e Euro 1000 di multa, oltre alle pene accessorie di legge.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato deducendo vizio di motivazione e violazione di legge, rilevando come il Tribunale avesse già concesso le attenuanti generiche, omettendo, tuttavia il giudizio di comparazione, richiesto alla Corte territoriale che ha, invece, operato una reformatio in peius, negando le attenuanti generiche, già riconosciute con la sentenza del Tribunale, senza appello del PM.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato.
Ancorchè la motivazione del Tribunale appaia contraddittoria, come peraltro anche rilevato dalla Corte territoriale, essendosi espressa dapprima positivamente e, nel corso della stessa motivazione, in termini negativi in ordine alla concessione delle attenuanti generiche, tuttavia, come si rileva anche dal dispositivo della sentenza, che funge anche da criterio interpretativo in caso di motivazione contraddittoria, risulta rigettata dal Tribunale la richiesta di concessione delle attenuanti generiche. Vanno, quindi, disattese, le affermazioni, contenute nel ricorso, dell’ avvenuto riconoscimento delle attenuanti generiche da parte della Tribunale e la censura della mancata effettuazione del giudizio di comparazione, con riferimento alla pena.
La Corte di merito, valutando l’appello anche quale censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ha ritenuto, comunque, di non concederle, osservando che la confessione dell’imputato non era indotta da effettiva resipiscenza o da ravvedimento ma da un’opportuna strategia processuale, essendo stati acquisiti, sin dall’origine, specifici elementi di prova in ordine alla sua colpevolezza.
Nessuna censura viene mossa nel ricorso in ordine a tale valutazione della Corte territoriale.
Conclusivamente il ricorso va rigettato.
Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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