Cass. civ. Sez. VI – 3, Sent., 05-07-2012, n. 11292 Somministrazione di energia elettrica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

R.E. ha convenuto davanti al Giudice di pace di Avellino la s.p.a. Enel Servizio Elettrico, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per non avere la convenuta offerto ai clienti, fino al 2004, almeno una modalità gratuita di pagamento delle bollette relative al consumo di energia elettrica – come disposto dall’art. 6, comma 6.4, della Delib. Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. 200 del 1999 – e per non avere informato gli utenti delle modalità gratuite attivate, dal 2004 in avanti.
L’Enel ha resistito alla domanda, sollevando vane eccezioni al fine di dimostrare che l’AEEG non ha il potere di modificare i contratti fra privati.
Il GdP ha accolto la domanda attrice.
Proposto appello dall’Enel, il Tribunale di Avellino ha confermato la sentenza di primo grado, affermando che la suddetta delibera dell’AEEG è da ritenere automaticamente inserita nei contratti di somministrazione dell’energia, stipulati dall’Enel con la clientela, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ., e che pertanto l’Enel si è resa inadempiente.
L’Enel propone sei motivi di ricorso per cassazione.
L’intimata non ha depositato difese.

Motivi della decisione

1.- Con il primo e il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione della L. 14 novembre 1995, n. 481, art. 2 e difetto di motivazione, nel capo in cui il giudice di appello (g.a.) ha trascurato di considerare che l’art. 12, lett. b) attribuisce all’AEEG il potere di emettere direttive integrative o modificative del Regolamento di servizio e dei contratti con l’utenza limitatamente a particolari materie, cioè a quelle concernenti "la produzione e l’erogazione dei servizi…., definendo in particolare i livelli di qualità delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione da garantire all’utente".
Non contempla invece il potere di determinare il contenuto negoziale dei contratti tramite i quali il servizio è reso.
La L. n. 481 cit., art. 1, ha solo disposto che deve essere garantita la promozione della concorrenza nel settore dei servizi di pubblica utilità e che deve essere definito "…un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti" – principi che essa ha rispettato – senza nulla disporre in ordine alla possibilità o meno che le suddette norme diano luogo a regole automaticamente inserite nei contratti.
2.- Con il terzo e il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 1339 cod. civ. e insufficiente motivazione, nel capo in cui la sentenza di appello ha ritenuta essa Enel inadempiente al contratto di somministrazione e l’ha condannata al risarcimento dei danni, sulla premessa che la disposizione dell’AEEG circa l’obbligo dell’ente fornitore del servizio di garantire alla clientela almeno una modalità gratuita di pagamento delle fatture sia da ritenere inserito di diritto nei contratti di utenza.
Rileva che l’art. 1339 cod. civ. non poteva comunque trovare applicazione nel caso in esame, poichè l’inserzione automatica di clausole è possibile solo a fronte di disposizioni di legge (o d’imperio) chiare, precise e di univoco significato.
Nella specie, per contro, non era prospettabile una sola modalità per dare esecuzione all’obbligo, ma diverse possibili modalità, ragion per cui si sarebbe reso necessario un nuovo atto di autonomia privata per determinare in qual modo il pagamento gratuito sarebbe potuto avvenire.
Soggiunge che il Provvedimento dell’AEEG non era chiaro sotto più aspetti (per esempio quanto al numero ed alla distribuzione sul territorio degli enti deputati alla riscossione gratuita), sicchè in ogni caso era da escludere l’immediata inserzione della disposizione nei contratti; che in ogni caso l’art. 6.4 della Delib. AEEG n. 200 del 1999 irroga specifiche sanzioni al gestore che si renda inottemperante ai provvedimenti dell’Autorità e che la giurisprudenza di questa Corte ha escluso che operi l’inserzione automatica di clausole qualora sia prevista una specifica sanzione per l’inosservanza del precetto normativo.
3.- I motivi – che possono essere congiuntamente esaminati perchè connessi – sono fondati nei termini che seguono.
3.1.- Va premesso che la L. n. 481 del 1995, art. 1, comma 1, che ha istituito l’AEEG, ha fra le altre finalità quella di "garantire la tutela degli interessi di utenti e consumatori" (Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401; Cass. civ. Sez. 6/3, Ord. 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, 7 febbraio 2012 n. 1734, fra le tante) e dispone all’art. 2, comma 12 lett. b), che l’A.E.E.G. emana le direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i servizi medesimi, definendo in particolare i livelli generali di qualità riferiti al complesso delle prestazioni e i livelli specifici di qualità riferiti alla singola prestazione, sentiti i soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli utenti e dei consumatori. Dispone altresì che tali determinazioni producono gli effetti di cui al comma 37.
La struttura di quest’ultima norma consente di affermare che dall’esercizio da parte dell’A.E.E.G. del potere da essa previsto possa derivare una integrazione del contratto di utenza, ai sensi dell’art. 1339 cod. civ..
La previsione dell’art. 2, comma 12, lett. h), nell’attribuire all’autorità e fra queste all’A.E.E.G. il potere di direttiva, avrebbe appunto l’indicata funzione autorizzatomi, nel senso che la direttiva determinerebbe l’integrazione del contratto in quanto abilitatavi da una previsione di legge.
E’ vero che nella norma non v’è alcun riferimento ai contratti di utenza.
Tuttavia la mancanza di tale riferimento non è decisiva, perchè l’ultimo inciso della norma, prevedendo che le determinazioni dell’autorità producano gli effetti del successivo comma 37, consente che l’integrazione dei contratti di utenza possa avvenire mediatamente.
L’art. 2, comma 37 stabilisce infatti che "il soggetto esercente il servigio predispone un regolamento di servizio nel rispetto dei principi di cui alla presente legge e di quanto stabilito negli atti di cui al comma 36. Le determinazioni delle Autorità di cui al comma 12, lett. b), costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio".
E’ allora chiaro che una integrazione del regolamento di servizio, qualora si concreti nella previsione che il contratto di utenza debba contenere una certa clausola, rappresentando il regolamento di servizio sostanzialmente le condizioni generali di contratto alle quali debbono adeguarsi i contratti di utenza, si risolve in via mediata in una integrazione autoritativa dello stesso contratto.
Ciò chiarito, per quanto concerne la definizione del possibile ambito oggettivo della integrabilità dei contratti di utenza per il tramite del potere di cui all’art. 2, comma 12, lett. h), va rilevato che l’oggetto di tale potere, là dove (oltre che alla produzione) si riferisce alla erogazione dei servizi, messo in relazione con i principi enunciati dalla L. n. 481 cit., art. 1, comma 1, in ordine alla tutela degli interessi di utenti e consumatori, si presta ad essere riferito all’intero ambito del rapporto di utenza individuale, perchè l’erogazione del servizio, essendo diretta verso gli utenti ed avvenendo sulla base dei rapporti individuali di utenza, e formulazione talmente generale da apparire di per sè idonea a comprendere anche il profilo del contenuto di detti rapporti.
L’A.E.E.G. ben potrebbe pertanto dettare precetti che, in quanto integrano il contenuto del regolamento di servizio di cui al comma 37, stesso art. 12, potrebbero produrre l’integrazione dei contratti di utenza pendenti attraverso la previsione dell’art. 1339 c.c..
3.2.- Ciò tuttavia non può dirsi del caso in esame.
Questa Corte ha più volte rilevato in proposito che l’art. 6, comma 4, Delib. n. 200 del 1999 – imponendo all’esercente di offrire al cliente almeno una modalità gratuita di pagamento della bolletta – costituisce prescrizione inidonea ad integrare una clausola di contenuto determinato, sia nel senso che lascia al concessionario il potere di scegliere l’una fra le tante possibili modalità; sia nel senso che lo autorizza ad individuare gli stessi termini della modalità gratuita. Nè la prescrizione integra una clausola a contenuto determinabile, rimesso all’individuazione dello stesso concessionario, poichè la modalità gratuita di pagamento non è stata prevista come esclusiva.
Non solo. L’esercizio del potere di determinazione da parte del concessionario doveva muoversi nell’ambito delle norme del codice civile, secondo cui le spese del pagamento sono a carico del debitore (art. 1196 c.c.), ed il pagamento di somma di denaro a contenuto determinato deve essere eseguito nel domicilio del creditore (art. 1182 c.c.).
Ciò comporta, nella sostanza, che l’utente di energia in linea di principio era tenuto a recarsi a pagare presso il domicilio dell’ente fornitore del servizio, affrontando la relativa spesa. Ne consegue che la previsione di una modalità gratuita di pagamento, in mancanza di un’espressa deroga all’art. 1196 c.c., non poteva implicare che l’utente dovesse essere esentato da qualunque spesa; ma semmai che l’esercente non potesse imporre – in caso di pagamento al suo domicilio (o ad uno dei suoi domicili) – un addebito ulteriore. Ne consegue che lo stesso parametro della gratuità doveva essere valutato comparativamente con le modalità di pagamento che, pur imponendo all’utente un costo, come il pagamento con domiciliazione bancaria o su conto corrente postale, l’avessero tuttavia esentato dalla spesa necessaria per recarsi presso il domicilio (più o meno lontano) dell’esercente.
In questa situazione la prescrizione dell’art. 6, comma 4, non aveva neppure un contenuto tale da poter essere mutuato come clausola a contenuto determinabile (anche ammesso che l’integrazione dei contratti individuali ai sensi dell’art. 1339 c.c. sia possibile con riferimento a tal genere di clausole, in particolar modo quando la determinabilità debba avvenire a discrezione di una sola parte) (cfr. ampiamente sul tema, Cass. civ. Sez. 3, 27 luglio 2011 n. 16401; Cass. civ. Sez. 6/3, Ord. 12 dicembre 2011 n. 26610; Idem, 7 febbraio 2012 n. 1734, cit.).
4.- Il ricorso deve essere quindi accolto, nei termini e nei limiti di cui sopra, restando assorbiti gli altri motivi.
La sentenza impugnata deve essere annullata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.
In accoglimento dell’appello dell’Enel, le domande proposte dall’attrice in primo grado debbono essere rigettate.
6.- Considerata la novità e la delicatezza delle questioni trattate, nonchè la mancanza di decisioni giurisprudenziali sul punto alla data in cui è iniziata la causa, si ravvisano giusti motivi per compensare fra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio di merito.
Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione accoglie i primi quattro motivi di ricorso, nei termini di cui in motivazione, e dichiara assorbiti gli altri motivi.
Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, accoglie l’appello proposto dall’Enel e rigetta le domande proposte dall’attrice in primo grado.
Compensa le spese relative all’intero giudizio di merito.
Condanna l’intimata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 400,00 per onorari; oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.
Così deciso in Roma, dalla Sezione Sesta – 3 della Corte di Cassazione, il 11 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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