Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-11-2011) 14-12-2011, n. 46303 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Catanzaro, decidendo sul riesame proposto da C.A. avverso l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Catanzaro in data 15.03.2010 di applicazione della custodia cautelare in carcere, nei confronti del predetto, revocava la misura cautelare.

Avverso detta pronunzia ricorre il Pubblico Ministero lamentando erronea applicazione della legge processuale (in particolare degli artt. 273 e 192 c.p.p.) per avere il Tribunale ritenuto intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni di chiamata in correità rese dall’imputato I.G., e pertanto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza necessari alla legittima adozione della misura cautelare.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Appare necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità; 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Orbene, il Tribunale ha valutato e adeguatamente motivato la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato senza incorrere in manifeste contraddizioni e palese illogicità nella motivazione del raggiunto convincimento esponendo piuttosto in maniera dettagliata le ragioni per cui le dichiarazioni accusatorie dell’ I. non siano riscontrate dalle dichiarazioni degli altri due collaboranti, R. e C.; senza che emergano per il resto, ulteriori elementi istruttori volti a confortare la conclusione sulla sussistenza di un quadro indiziario di sufficiente gravità per l’adozione della misura cautelare.

Piuttosto il Pubblico Ministero, pur dichiarando che nel suo ragionamento il Tribunale sarebbe incorso in una macroscopica inosservanza ed erronea applicazione della legge in ordine alla valutazione del quadro istruttorio, si limita ad esporre una coerente valutazione di alcuni riscontri probatori (ritenendo ad esempio significative dichiarazioni rese da R. e C. non direttamente chiamanti in causa il C. e come tali non valorizzate dal Tribunale), giungendo ad una conclusione alternativa a quella – altrettanto coerente – fatta propria dal tribunale, senza dimostrare in alcun modo che questo sia incorso nella violazione di legge.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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