Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-11-2011) 14-12-2011, n. 46302 Ricorso

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Bologna, decidendo in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 13591/2011 di annullamento della ordinanza emessa dal Tribunale di Bologna in data 21.12.2010, ha annullato l’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Bologna in data 10.12.2010 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di A.R..
Avverso detta pronunzia ricorre il Pubblico Ministero lamentando erronea applicazione della legge processuale (in particolare dell’art. 275 c.p.p.) per avere il Tribunale ritenuto intrinsecamente inattendibili le dichiarazioni rese nei confronti dell’imputato da F.G., e pertanto insussistenti i gravi indizi di colpevolezza necessari per la legittima adozione della misura cautelare.
2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Appare necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cass. Sez. 6^ sent. n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).
Orbene, il Tribunale ha valutato e adeguatamente motivato la insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell’imputato senza incorrere in manifeste contraddizioni e palese illogicità nella motivazione del raggiunto convincimento esponendo piuttosto in maniera dettagliata le ragioni per cui le dichiarazioni del F. fossero afflitte da evidenti contraddizioni quando poste in relazione con le ulteriori dichiarazioni raccolte nel processo e i rilievi probatori acquisiti agli atti (con particolare riguardo alle rilevanti difformità, sfocianti in vere e proprie contraddizioni, tra le versioni dei fatti offerte da F. da un lato e da M. dall’altro).
Piuttosto il Pubblico Ministero, pur dichiarando che il ragionamento del Tribunale avrebbe un carattere congetturale, non segnala evidenti illogicità o contraddizioni contenute nella sentenza, limitandosi ad esporre una altrettanto dettagliata e coerente ricostruzione dei fatti alternativa alla precedente ma inefficiente a determinare la illogicità di questa e quindi irrilevante in sede di legittimità.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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