Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 05-07-2012, n. 11284 Spese della comunione e del condominio

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, letto il ricorso proposto dal Condominio via (OMISSIS) per la cassazione della sentenza n. 403 della Corte di appello di Firenze, depositata il 18 marzo 2010, che, in parziale accoglimento dell’appello proposto dal condomino I. G., aveva revocato il decreto ingiuntivo che intimava a quest’ultimo il pagamento della somma di Euro 8.532,86 a titolo di contributo per spese condominiali, ritenendo fondata l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente di un proprio credito di Euro 1.166,28, condannando l’appellante al pagamento della differenza, e dichiarato compensate tra le parti le spese di lite nella misura di tre quarti e condannato il Condominio opposto al pagamento del restante quarto;
che, in particolare, il giudice di secondo grado, respinti i primi due motivi di appello, aveva dichiarato fondata l’eccezione di compensazione sollevata dall’opponente sulla base della considerazione che il suo credito era stato ammesso dal Condominio appellato, che lo aveva imputato ad un suo controcredito senza tuttavia fornire l’allegazione del preciso ammontare di esso e tenuto conto che l’appellante aveva dimostrato di averlo interamente pagato;
letto il controricorso di I.G.;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. B.M., che ha concluso per l’infondatezza del ricorso, osservando che:
– " il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell’art. 647 c.p.c., art. 645 c.p.c., comma 2 e art. 165 cod. proc. civ., assume che l’opposizione a decreto ingiuntivo avrebbe dovuto essere dichiarata improcedibile dal momento che l’attore-opponente, che aveva notificato l’atto di opposizione il 30 aprile 2004, si era poi costituito in giudizio solo il 12 maggio successivo, oltre il termine di 10 giorni previsto dall’art. 165 cod. proc. civ.";
"il motivo è infondato in quanto, come correttamente dedotto nel controricorso, il termine imposto dalla legge per la costituzione del convenuto decorre dalla data in cui il procedimento notificatorio si perfeziona con il ricevimento dell’atto da parte del destinatario, adempimento che nella specie risulta verificatosi in data 4 maggio 2004, e non dal momento in cui esso è consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario (Cass. n. 18203 del 2008; Cass. n. 10837 del 2007)";
"il secondo motivo di ricorso deduce violazione e/o falsa applicazione degli violazione dell’art. 645 c.p.c., comma 2, artt. 647 e 165 cod. proc. civ., assumendo che l’opposizione avrebbe dovuto comunque essere dichiarata improcedibile, atteso che l’opponente avrebbe dovuto costituirsi entro il termine di 5 giorni dalla notificazione dell’opposizione, come precisato dalla sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 19246 del 2010";
– "il motivo va respinto sulla base del rilievo che il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d’ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso, con la conseguenza che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorchè siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito (Cass. n. 2427 del 2011); in ogni caso il mezzo non è fondato dovendo nel caso di specie trovare applicazione la norma di interpretazione autentica dell’art. 165 c.p.c., comma 1, dettata dalla L. 29 dicembre 2011, n. 218, art. 2, in base alla quale la riduzione alla metà del termine di costituzione dell’opponente si applica solo se questi abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163-bis c.p.c., comma 1, (Cass. n. 2242 del 2012), situazione questa non riscontrabile nel procedimento de quo";
– "il terzo motivo di ricorso denunzia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, assumendo che la Corte di appello ha ammesso la compensazione parziale del credito vantato dalla controparte e respinto l’imputazione dello stesso ad altro controcredito del Condominio senza che esso fosse stato provato e senza spiegare le ragioni per cui l’imputazione fatta di esso dal Condominio non sarebbe corretta, ignorando o mal valutando in tal modo la lettera del Condominio del 20.9.2004, che aveva imputato il credito opposto ai ratei condominiali relativi al 2004 non pagati dall’opponente";
– "il motivo è infondato, in quanto, ferma l’insindacabilità nel merito del giudizio espresso in ordine alla rilevanza e significanza delle prove, la Corte di merito ha addotto ragioni sufficienti ed adeguate a sostenere la conclusione accolta, osservando che il credito opposto in compensazione dall’opponente era stato ammesso dal Condominio, che esso, pur avendolo imputato ad un proprio controcredito, con la lettera del 20.9.2004 si era limitato ad indicare il saldo ed i ratei conteggiati, ma senza documentare il preciso ammontare dello stesso, che l’appellante aveva contestato il controcredito e dimostrato con le contabili di ricevuta allegate alla memoria di replica ex art. 184 c.p.c., di avere comunque già pagato gli importi ulteriori dedotti in compensazione";
– con "il quarto motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 92, 91 e 336 cod. proc. civ. ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, il Condominio lamenta che la sentenza impugnata abbia, senza adeguata motivazione, compensato per tre quarti le spese di lite e l’abbia condannato al pagamento del restante quarto, trascurando di considerare a tal fine di avere respinto gli altri motivi di appello nonchè l’esito complessivo della lite, sostanzialmente più favorevole al Condominio";
– "il motivo appare infondato, tenuto conto che nel caso di specie, atteso l’esito della controversia, che si è tradotto nella statuizione di revoca del decreto ingiuntivo e con la condanna dell’opposto al pagamento di una somma minore, non può ravvisarsi violazione del principio di soccombenza, riscontrabile soltanto nel caso in cui la condanna alle spese colpisca la parte completamente vittoriosa, mentre la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, nell’ipotesi di soccombenza reciproca, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed esula, pertanto, dal sindacato del giudice di legittimità (Cass. n. 17145 del 2009; Cass. n. 406 del 2008)";
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti e che la parte ricorrente ha depositato memoria;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione;
che la memoria depositata dalla parte ricorrente non aggiunge nuovi e diversi argomenti a sostegno dei motivi che non siano stati trattati dalla relazione; che, pertanto, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, al pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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