Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 22-11-2011) 14-12-2011, n. 46301 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1.- Con la ordinanza in epigrafe la sezione del riesame del Tribunale di Reggio Calabria ha annullato la ordinanza emessa dal GIP dello stesso Tribunale in data 19.4.2011 di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di R.P..

Avverso detta pronunzia ricorre il Pubblico Ministero lamentando erronea applicazione della legge processuale (in particolare dell’art. 275 c.p.p.) per avere il Tribunale ritenuto non attuali nè concrete le esigenze cautelari in ragione sia delle caratteristiche che fatto che della personalità del reo e considerato il lungo tempo trascorso dal fatto criminoso.

2. – Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.

Appare necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte dei provvedimenti adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale. Secondo l’orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l’ordinamento non conferisce alla Corte di Cassazione alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, nè alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell’indagato, ivi compreso l’apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate, trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l’applicazione della misura cautelare, nonchè del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all’esclusivo esame dell’atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l’altro negativo, la cui presenza rende l’atto incensurabile in sede di legittimità: 1) – l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato; 2) – l’assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. (Cass. Sez. 6^ sent n. 2146 del 25.05.1995 dep. 16.06.1995 rv 201840).

Orbene, il Tribunale ha valutato e adeguatamente motivato la insussistenza delle esigenze cautelari in ragione sia delle modalità dei fatti contestati (rapina compiuta con un semplice taglierino) sia della insussistenza di precedenti a carico dell’imputato, e con particolare riguardo al tempo trascorso dai fatti rispetto all’applicazione della misura (circa quattro anni), con ciò sottraendosi a eventuali censure in questa sede di legittimità.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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