Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 05-07-2012, n. 11283 Decreto ingiuntivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza n. 975 dell’11 ottobre 2010, la Corte di appello di Bari, in riforma della pronuncia di primo grado, revocò il decreto ingiuntivo che intimava alla s.n.c. Mercurio di pagare all’arch.
C.D. la somma di lire 31.940.802 a titolo di competenze professionali per l’attività di direttore dei lavori che questi assumeva prestata in favore della controparte. Il giudice di merito motivò la propria decisione sulla base del rilievo che il professionista non aveva provato l’effettivo svolgimento dell’incarico, dal momento che le risultanze documentali avevano dimostrato che egli era stato incaricato solo inizialmente della direzione dei lavori dai titolari della concessione originaria e che, pur confermato dalla società Mercurio, subentrata in parte nel titolo concessorio, era stato poi sostituito da altro professionista, l’ing. G., come confermato anche dai testi sentiti, che avevano riferito la presenza in cantiere di quest’ultimo e mai dell’arch.
C.; aggiunse che lo svolgimento dell’incarico nemmeno poteva ritenersi provato dalla sentenza del Pretore di Canosa che l’aveva condannato, quale direttore dei lavori, per violazioni di norme edilizie, atteso che il relativo accertamento si riferiva ad un lotto diverso da quello per la cui esecuzione il professionista aveva chiesto nel presente giudizio il pagamento di un compenso.
C.D., con atto notificato il 22 febbraio 2011, ricorre per la cassazione di questa decisione, affidandosi ad un unico motivo.
La società Mercurio si è costituita con controricorso.
E’ stata quindi depositata relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. B.M., che ha concluso per il rigetto del ricorso osservando:
"L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del combinato disposto di cui all’art. 116 cod. proc. civ. e art. 2697 cod. civ. in relazione agli artt. 2699 e 2700 cod. civ. ed agli artt. 2721, 2722, 2723, 2824 e 2725 cod. civ., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia. Il ricorrente lamenta che, in sede di valutazione delle prove, il giudice di merito abbia enfatizzato e dato prevalenza, nonostante lo sfavore del legislatore, alle prove testimoniali rispetto che a quelle documentali, omettendo in particolare di valutare correttamente il certificato di collaudo e le altre certificazioni comunali acquisite nel processo. Si aggiunge che la Corte ha anche errato nel valutare la sentenza penale di condanna emessa dal Pretore di Canosa di Puglia, che aveva condannato l’attuale ricorrente proprio in ragione della sua accertata veste di direttore dei lavori, ignorando in particolare l’affermazione in essa fatta secondo cui l’opera realizzata rappresentava un unico complesso edilizio. Si ritiene che il motivo, per le censure sollevate e per come formulato, sia inammissibile.
In particolare, le censure che contestano la valutazione delle prove sono inammissibili in quanto tendenti a introdurre un sindacato su una giudizio di merito, non censurabile in sede dinanzi a questa Corte. E’ noto, infatti, che nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure dirette a provocare un nuovo apprezzamento delle risultanze processuali, diverso da quello espresso dal giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze che ritenga più attendibili ed idonee nella formazione dello stesso, potendo il ricorrente sindacare tale valutazione solo sotto il profilo della congruità e sufficienza della motivazione (Cass. n. 14972 del 2006; Cass. n. 4770 del 2006;
Cass. n. 16034 del 2002).
La denunzia di vizio di motivazione è inoltre inammissibile in quanto non è sostenuta dal requisito di autosufficienza, il quale impone al ricorrente per cassazione che deduca l’omessa considerazione o erronea valutazione da parte del giudice di merito di risultanze istruttorie di riprodurre esattamente il contenuto dei documenti e delle prove che si assumono non esaminate, al fine di consentire alla Corte di valutare la sussistenza e decisività delle stesse (Cass. n. 17915 del 2010; Cass. n. 18506 del 2006; Cass. n. 3004 del 2004). Costituisce diritto vivente di questa Corte il principio che il ricorso per cassazione deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito (Cass. n. 15952 del 1997; Cass. n. 14767 del 2007; Cass. n. 12362 del 2006).
Nel caso di specie, in particolare, il ricorso non rispetta il suddetto principio di autosufficienza, in quanto omette completamente di riprodurre il testo dei documenti su cui ritiene di poter fondare le proprie censure, mancanza che impedisce al Collegio qualsiasi valutazione sul punto".
La relazione sopra riportata è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alle parti.
La Corte ritiene che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritino di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che agli orientamenti della giurisprudenza di questa Corte sopra indicati, cui questo Collegio ritiene di dover dare piena adesione.
Le spese di giudizio, cui il ricorrente va condannato per il principio di soccombenza, sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e contributi di legge.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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