Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 05-07-2012, n. 11282 Provvedimenti impugnabili per Cassazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte, letto il ricorso proposto da C.M.C. per la cassazione della sentenza n. 252 del Giudice di pace di Roma, depositata il 14 gennaio 2010, che aveva, tra l’altro, dichiarato inammissibile ed improponibile per difetto di competenza funzionale del giudice di pace l’opposizione da lei proposta avverso il preavviso di fermo amministrativo di un suo veicolo emesso per il mancato pagamento di somme richieste a titolo di sanzioni amministrative;
che il giudice di pace ha motivato tale statuizione rilevando che, avendo la parte dedotto l’illegittimità del provvedimento impugnato perchè non preceduto dalla notifica delle cartelle di pagamento, l’opposizione in parte qua andava qualificata come opposizione agli atti esecutivi, sicchè essa doveva essere proposta dinanzi al Tribunale quale giudice dell’esecuzione;
vista la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. dal consigliere delegato dott. B.M., che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso, osservando che:
– "l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617 cod. proc. civ., sostiene l’erroneità del capo della sentenza impugnato, in quanto, avendo la opponente dedotto, a fondamento della propria domanda, l’omessa notifica delle cartelle esattoriali e degli atti presupposti portati dal preavviso di fermo impugnato e la conseguente prescrizione del relativo credito, l’opposizione andava qualificata come opposizione all’esecuzione ed andava proposta dinanzi al giudice competente per materia e per valore, identificabile, nel caso di opposizione all’esecuzione per il pagamento di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, nel giudice di pace";
– "il ricorso va dichiarato inammissibile per l’assorbente ragione che il giudice di pace, nel capo della decisione impugnato, non ha adottato alcun provvedimento in materia di opposizione agli atti esecutivi assimilabile alla pronuncia ex art. 618 cod. proc. civ., ma si è limitato a dichiarare l’opposizione, in parte qua, inammissibile ed improponibile per difetto di competenza funzionale del giudice di pace, affermando che la stessa doveva essere proposta dinanzi al Tribunale, con ciò adottando una pronuncia declinatoria di competenza, con l’effetto nei suoi confronti era esperibile l’appello e non il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.";
rilevato che la relazione è stata regolarmente comunicata al Procuratore Generale, che non ha svolto controsservazioni, e notificata alla parte ricorrente;
ritenuto che le argomentazioni e la conclusione della relazione meritano di essere interamente condivise, apparendo rispondenti sia a quanto risulta dall’esame degli atti di causa, che alla disciplina normativa applicabile alla fattispecie;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile, nulla disponendosi sulle spese di lite, non avendo le controparti svolto attività difensiva.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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