Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2011) 14-12-2011, n. 46296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 28 febbraio 2011, il GUP del Tribunale di Modena, sull’accordo delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p., applicava a B.C. in ordine al delitto di concorso in rapina aggravata, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti e con la diminuente del rito, la pena di due anni otto mesi di reclusione ed Euro 1.200 di multa.

Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l’imputato, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi: – inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità in relazione all’art. 453 c.p.p., comma 1 bis, per il mancato rispetto del termine di 180 giorni, dall’esecuzione della misura custodiale, per la richiesta da parte del pm del giudizio immediato; – inosservanza o erronea applicazione dell’art. 133 c.p. sulla valutazione della gravità del reato (in particolare in relazione all’incensuratezza e alla giovane età) agli effetti della pena.
Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Va ribadito che "il termine di centottanta giorni dall’esecuzione della misura cautelare nei confronti dell’imputato, stabilito dall’art. 453, comma primo bis cod. proc. pen. per la presentazione della richiesta di giudizio immediato, ha natura tassativa per quanto concerne il completamento delle indagini, ma ordinatoria con riferimento alla materiale presentazione della richiesta del rito." (Cass. Sez. 6, 20-26.10.2009 n. 41038; Cass. Sez. 1, 9.12.09-10.01.10 n. 2321).

2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile, perchè pretende in questa sede una diversa valutazione di merito in ordine alla quantificazione della pena, peraltro in difformità di quanto oggetto di proposta da parte dello stesso imputato cui ha fatto seguito l’accettazione da parte del pubblico ministero.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di somma in favore della Cassa delle ammende che, in ragione dei profili di colpa rinvenibili nelle rilevate cause di inammissibilità, si quantifica in millecinquecento/00 Euro.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1500,00 alla Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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