Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16-11-2011) 14-12-2011, n. 46275

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza in data 23 novembre 2010, la Corte d’Appello di Napoli, 4A sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere appellata da P.F. e S. G., con la quale questi erano stati dichiarati colpevoli di concorso (anche con Sa.Ma., non appellante) nel delitto di rapina aggravata ( art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 1 e comma 3, n. 1) in danno di Y.A. nonchè P. anche di guida di autoveicolo senza patente e condannati, all’esito i giudizio abbreviato, riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, P. (ritenuta la continuazione) alla pena di due anni sei mesi di reclusione e S. alla pena di due anni di reclusione e quattrocento euro di multa, con il beneficio della sospensione per quest’ultimo.

La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta delle risultanze processuali costituite dalla denuncia della persona offesa, confortata dal certificato medico attestante le lesioni subite per effetto dell’aggressione e da valutazione di attendibilità (stante l’assenza di motivi di risentimento nei confronti degli imputati, con i quali non aveva avuto mai rapporti), nonchè da quanto riferito dai Carabinieri in ordine a quanto da loro accertato, ricostruzione che non risultava contrastare (contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti) con le dichiarazioni della persona offesa, in particolare in ordine al ruolo assunto da P. la cui partecipazione all’aggressione poteva essersi determinate in momento anteriore al sopraggiungere dei militari. Non ricorrevano i presupposti per ritenere l’attenuante dell’art. 114 c.p. in favore di P., stante la sua attiva partecipazione all’aggressione. Quanto al reato di guida senza patente, la produzione della documentazione in copia informale avvenuta solo in appello doveva ritenersi irrituale e comunque inidonea, in quanto priva di qualsiasi attestazione tale da assicurarne la genuinità o validità. Sul trattamento sanzionatorio, meritavano conferma le valutazioni del primo giudice.

Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l’annullamento per i seguenti motivi:

1) P.: – illogicità della motivazione circa la mancata assunzione di prova decisiva nonchè inosservanza della legge processuale penale, per non avere la Corte di appello accolto la richiesta di produzione documentale, idonea ad attivare i poteri di ufficio per accertare l’esistenza dell’autorizzazione alla guida al fine di esercitarsi;

– erronea applicazione della legge penale ed inosservanza della legge processuale nonchè illogicità della motivazione, perchè dalla nuova ricostruzione dei fatti effettuata nella sentenza impugnata emerge che gli aggressori erano in due e che gli stessi hanno lasciato cadere a terra il portafogli, sicchè, l’azione non essendo giunta a compimento, doveva qualificarsi il delitto come tentato, la diversa motivazione essendo in realtà solo apparente, senza dare risposta all’ulteriore richiesta che chiedeva di qualificare il fatto come furto;

– erronea applicazione della legge penale e inosservanza della legge processuale, perchè erroneamente si è ritenuto che P. abbia fattivamente partecipato all’aggressione, con conseguente negazione dell’attenuante della minima partecipazione;

2) S.: – erronea applicazione della legge penale e inosservanza della legge processuale nonchè illogicità della motivazione, perchè la nuova ricostruzione dei fatti fornita dalla Corte di appello non ha dato risposta alle doglianze difensive con le quali si chiedeva di derubricare il fatto da rapina a furto e comunque di qualificarlo come tentativo di rapina;

3) entrambi: – erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche, perchè fondato su giustificazione di facciata che non analizza i tratti individualizzanti degli imputati;
Motivi della decisione

1. Ricorso nell’interesse di P..

1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ed invero "nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d’ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l’accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell’art. 603 c.p.p., comma 3; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all’assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all’adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova. (Cass. SU 13.12.1995-29.1.1996 n. 930. Nell’occasione la Corte ha altresì precisato che alle parti rimane comunque la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado, e che l’acquisizione di prove ammesse "ex officio" non fa perdere all’imputato il beneficio della diminuzione della pena di cui all’art. 442 c.p.p., comma 2,; conf.

Cass. Sez. 1. 9.6-9.9.2004 n. 36122).

La Corte territoriale ha compiutamente spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non doversi avvalere del potere ufficioso, avendo esaminato il documento, prodotto in copia non autenticata e palesemente privo di elementi che potessero far ritenere l’esistenza di un valido originale.

1.2, Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

1.2.1. L’assunto, secondo il quale (sulla base della nuova ricostruzione in fatto effettuata dalla sentenza impugnata) sarebbe risultato che gli aggressori erano soltanto due, è contraddetto dal dato testuale del provvedimento, il quale ha giustificato il convincimento per il quale anche P. avrebbe partecipato all’aggressione, sia pure in fase antecedente al sopraggiungere dei Carabinieri.

1.2.2. La Corte partenopea ha poi giustificato il convincimento dell’avvenuta consumazione della rapina, posto che il portafogli era stato già sfilato dalla tasca dei pantaloni della vittima al momento dell’arrivo dei Carabinieri e proprio in ragione della percezione del loro sopraggiungere venne fatto cadere a terra.

1.2.3. La ricostruzione in fatto (date le modalità dell’aggressione) ha dato infine compiuta risposta anche alla richiesta difensiva di qualificare il fatto come furto.

1.3. L’accertamento della materiale partecipazione all’aggressione da conto della correttezza della motivazione adottata dalla sentenza impugnata sull’insussistenza dei presupposti per ritenere l’imputato meritevole dell’attenuante di cui all’art. 114 c.p., sicchè anche su tale punto il ricorso è infondato.

2. Ricorso nell’interesse di S..

2.1. Il primo motivi di ricorso è infondato, per come già spiegato al par. 1.2.2.; l’autonoma disponibilità del bene si è realizzata nel momento in cui venne prelevato il portafogli dalla tasca posteriore dei pantaloni della persona offesa. La circostanza che esso venne fatto cadere a terra è stata ritenuta dalla Corte territoriale inidonea a rendere accoglibili le doglianze difensive, in quanto da ricondurre alla successiva percezione dell’intervento dei Carabinieri.

3. Anche il terzo motivo di ricorso è infondato, perchè la sentenza impugnata ha giustificato il convincimento di correttezza del giudizio di valenza con motivazione, che ha dato conto della gravità della condotta commessa da persone riunite fra loro che hanno contemporaneamente aggredito la vittima per vincere la sua resistenza e che, in quanto immune da vizi logici, non può essere oggetto di censura in questa sede. Peraltro i ricorrenti non hanno spiegato quali sarebbero le ragioni individuali comportanti la genericamente denunciata omessa considerazione dei "tratti individualizzanti dei rei". 4. I ricorsi vanno rigettati con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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