Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 14-12-2011, n. 46531 Ammissibilità e inammissibilità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

T.L. ha proposto ricorso per cassazione avverso l’ordinanza della corte di appello di L’Aquila, che aveva dichiarato inammissibile l’impugnazione avverso la sentenza del tribunale di Pescara del 4 ottobre 2006, per mancata specificità dei motivi con i quali il T. si era doluto della eccessività della pena inflitta e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato perchè effettivamente con l’atto di appello il T. si era genericamente doluto della eccessività della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche senza indicare le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della impugnazione, come specificamente richiesto dall’art. 581 c.p.p., lett. c).

La mera richiesta di riduzione della pena, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non consente di ritenere l’appello ammissibile.

La notifica dell’ordinanza ai sensi dell’art. 157 c.p.p., comma 8 bis è regolare non trattandosi di prima notifica.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannata a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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