Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 14-12-2011, n. 46530

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata, emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., il tribunale di Siena ha applicato la pena concordata a H. O. in relazione al delitto di cui agli artt. 56, 100, 10, 6 124 c.p., art. 625 c.p., nn. 2 e 6.

Ricorre per cassazione il difensore e deduce erronea qualificazione giuridica del fatto atteso che la circostanza di cui al comma uno numero 6 è inapplicabile.
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato e dunque inammissibile atteso che dallo stesso capo d’imputazione si deduce che l’imputato tentò di introdursi all’interno di un esercizio commerciale dove si somministrano cibi e bevande.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue condanna del ricorrente alle spese del grado e al versamento di somma a favore della cassa ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1500.
P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese procedimento e al versamento della somma di Euro 1500 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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