Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 11 LODO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La controversia riguarda una vettura XX acquistata da R.D. e assicurata contro il furto presso la XXspa per L. 50 milioni; l’auto fu rubata da ignoti il 28 luglio 1991; sorse un disaccordo tra i periti nominati dalle parti sull’indennizzo da liquidare; fu nominato un collegio arbitrale che, con decisione in data 10 dicembre 1993, determinò l’indennizzo in L. 24.300, al netto dello scoperto assicurativo.
Il Tribunale di Napoli rigettò la domanda proposta dal R. nei confronti della XXper l’annullamento della predetta decisione arbitrale e la condanna della convenuta al pagamento dell’importo corrispondente al maggiore valore richiesto (L. 50 milioni).
L’attore soccombente ha proposto appello lamentando che il tribunale aveva tenuto conto soltanto del valore che la Dogana aveva attribuito all’auto al momento dell’importazione dalla Germania, che però non corrispondeva al prezzo di mercato che si poteva desumere dalla consultazione di riviste specializzate. La Corte di appello di Napoli, con sentenza 8 marzo 2005, ha rigettato il gravame, ritenendo che l’impugnazione per nullità del lodo era ammessa solo per errori "in procedendo" o "in iudicando" e non per errori di fatto; che non ricorrevano le condizioni previste dall’art. 829 c.p.c. per la proposizione del gravame; che comunque la valutazione del prezzo non era iniqua nè contraddittoria e il R. non aveva offerto prova documentale di un valore maggiore.
Il R. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La XXnon ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Nel primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 829 c.p.c. nonchè artt. 1427, 1428 e 1429 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), imputandosi alla sentenza impugnata di avere liquidato 1’indennizzo in misura iniqua, sulla base di una falsa rappresentazione della realtà, avendo considerato soltanto il valore stimato dalla Dogana e non il valore iniziale dell’auto.
La sentenza impugnata, nell’esaminare quella proposta alla stregua di una impugnazione per nullità, ai sensi degli artt. 827 segg. c.p.c., diretta in quanto tale a far valere errori "in procedendo" o "in iudicando", ha implicitamente qualificato il lodo come rituale, anzichè irrituale, e in tale ultimo senso l’hanno qualificato sia la parte convenuta (la XXnel giudizio di primo grado) sia la stessa parte attrice, la quale ha correttamente proposto l’impugnazione nei modi ordinar, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. E’ un errore di diritto che però non ha inciso negativamente sulla decisione finale ed è, quindi, innocuo.
Il motivo è infondato.
Il lodo irrituale, com’è noto, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare la manifestazione di volontà negoziale sostitutiva di quella delle parti in conflitto, come l’errore (essenziale e riconoscibile), la violenza, il dolo e l’incapacità delle parti e degli arbitri, mentre non rileva nè l’erronea applicazione delle regole di ermeneutica contrattuale nè l’errore di giudizio o di apprezzamento nella interpretazione degli elementi anche probatori acquisiti o nella valutazione dei prezzi di mercato (v. Cass. n. 7564/2003, n. 18577/2004, n. 22374/2006, n. 29772/2008, n. 25268/2009) . Ciò di cui il ricorrente si duole è proprio la stima del prezzo dell’auto, ritenuto troppo basso, perchè fondata sulla considerazione del solo A valore attribuito all’auto dalla Dogana e non del suo valore iniziale. La dedotta falsa rappresentazione della realtà non sussiste, avendo i giudici di merito tenuto conto di detto valore iniziale che risultava ridotto a causa dei danni riportati dall’auto al momento dell’importazione in Italia.
Nel secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 277 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere la corte di appello ignorato la domanda di pagamento degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Il motivo è assorbito, se riferito al pagamento degli interessi e della rivalutazione sul maggior valore dell’auto richiesto nel giudizio; è inammissibile, se riferito agli accessori sulla somma inferiore già riconosciuta dagli arbitri: infatti, poichè il motivo riguarda una domanda proposta, in tesi, al tribunale e poi riproposta nei motivi di appello ma non decisa dalla corte territoriale, esso doveva essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di legge ex art. 360 c.p.c., n. 3, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell’atto di appello (Cass. n. 1755/2006, n. 978/2007, 1196/2007, n. 12952/2007, n. 26598/2009).
Il ricorso va pertanto rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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