Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 14-12-2011, n. 46529 Sentenza straniera

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

F.B. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte di appello di Palermo del 31 gennaio 2011 che aveva riconosciuto la sentenza straniera emessa dal tribunale di Karlsruhe il 23 gennaio 1996 divenuta irrevocabile, che lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per trentatre reati di furto, ai fini previsti dall’art. 12 c.p., nn. 1 e 3.

Il ricorrente deduceva il vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena ex art. 735 cod. proc. pen. e in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti indicati dall’art. 733 c.p.p..

Il ricorso è manifestamente infondato perchè il riconoscimento della citata sentenza straniera è stato chiesto – e disposto – con riferimento all’art. 12 cod. pen., ed in particolare ai fini della recidiva e di altri effetti penali, quali la dichiarazione di professionalità e l’applicazione di eventuali pene accessorie. La corte di merito ha, infatti, effettuato il riconoscimento della sentenza straniera soltanto ai fini della recidiva – n. 1 dell’art. 12 cod. pen. – ed, eventualmente della dichiarazione di professionalità – n. 3 dell’art. 12 cod. pen. – di competenza del magistrato di sorveglianza, mentre ha escluso il riconoscimento ai fini della applicazione di una pena accessoria non consentendolo i limiti della pena inflitta dal tribunale tedesco.

La procedura adottata è stata, pertanto, quella prevista dall’art. 730 cod. proc. pen. ed incongruo appare il richiamo all’art. 735 c.p.p. operato dal ricorrente.

Tale norma, infatti, trova applicazione quando il riconoscimento della sentenza straniera sia effettuato ai fini della esecuzione della pena, in tal caso è previsto che la corte di merito debba determinare la pena che deve essere eseguita in Italia.

Ma, come già rilevato, non è questo il caso di cui si tratta.

Appare opportuno ricordare che l’art. 730 cod. proc. pen. che attribuisce al Procuratore Generale il potere di promuovere il procedimento per il riconoscimento delle sentenze penali straniere, impone allo stesso di specificare espressamente gli effetti per i quali il riconoscimento è domandato; ciò significa che in mancanza di tale presupposto il giudice è carente di giurisdizione (vedi Cass., 3 ottobre 1995, Cari, che riconobbe il vizio di ultrapetizione nel provvedimento adottato dalla corte di appello di Trento, che aveva determinato la pena da eseguire in Italia, in difetto della richiesta del procuratore generale; vedi pure Cass., Sez. 1, 16-28 settembre 2004, n. 38278, CED 229740).

In conclusione correttamente la corte di merito ha limitato il riconoscimento alla domanda del procuratore generale proprio per non incorrere in un vizio di ultrapetizione.

Del tutto generico è il secondo motivo di impugnazione perchè il ricorrente ha dedotto il vizio, ma non ha precisato in che cosa potesse esso consistere.

E’ vero, invece, che la corte di merito ha compiuto la valutazione richiesta dall’art. 733 cod. proc. pen. ed ha stabilito che sussistessero tutti i presupposti per procedere al riconoscimento della sentenza straniera.

Il ricorrente si è limitato a rilevare una insufficienza della motivazione, ma non ha chiarito quali presupposti fossero nel caso di specie carenti.

Per le ragioni indicate il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma, liquidata in via equitativa, in ragione dei motivi dedotti, di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento ed a versare la somma di Euro 1.000,00 alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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