Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 15-11-2011) 14-12-2011, n. 46528 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza dibattimentale emessa in data 14 gennaio 2011 il tribunale di Larino, sezione distaccata di Termoli, rilevato che il reato di cui all’art. 495 cod. pen., a seguito della modifica del 2008 risultava punito con pena edittale nel massimo di sei anni di reclusione e che, pertanto, era necessario procedere con fissazione della udienza preliminare, trasmetteva gli atti al pubblico ministero. Questi con nota del 26 gennaio 2011 sollecitava il tribunale a rivedere la sua posizione, ma il tribunale con ordinanza del 9 febbraio dello stesso anno restituiva gli atti rilevando che le proprie determinazioni erano corrette e che, in ogni caso, non avrebbe potuto revocare in assenza di contraddittorio la propria ordinanza, che era, invece, impugnabile.

Il pubblico ministero in data 1 marzo 2011 proponeva ricorso per cassazione lamentando la erronea applicazione di norme giuridiche ed il vizio di motivazione, evidentemente ritenendo l’ordinanza abnorme.

Come correttamente rilevato dal Procuratore generale presso questa Corte il ricorso è apparentemente proposto avverso la nota del tribunale del 9 febbraio 2011, ma in realtà ciò che si impugna è l’ordinanza emessa in data 14 gennaio 2011.

Ed, infatti, la nota del 9 febbraio adottata dal tribunale fuori udienza è una mera disposizione di restituzione degli atti non potendo lo stesso tribunale disporre alcuna revoca del proprio provvedimento del 14 gennaio 2011.

Nulla di nuovo, pertanto, si stabiliva con tale nota di trasmissione, che, in quanto tale, non è impugnabile, che rispondeva alla nota del pubblico ministero con la quale si era stranamente richiesto al tribunale di rivalutare le proprie determinazioni.

L’ordinanza del 14 gennaio era impugnabile in caso di abnormità e questa, in effetti, risulta essere stata di fatto impugnata dal pubblico ministero. Il ricorso nei confronti di tale provvedimento è certamente tardivo e deve, perciò, essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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