Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 15-11-2011) 14-12-2011, n. 46272

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza 7.2.11 la Corte d’appello di Milano confermava la condanna emessa il 15.1.10 all’esito di giudizio abbreviato dal GUP del Tribunale di Vigevano nei confronti di M.F. per due rapine e per porto abusivo d’un coltello, nonchè per furto aggravato di un’auto.

Personalmente il M. ricorreva contro la sentenza, di cui chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:

a) violazione dell’art. 350 c.p.p., per avere i giudici del merito ritenuto utilizzabili, in sede di rito abbreviato, le spontanee dichiarazioni accusatorie rese a carico del M. dal coimputato C.D. il 5.6.09 alle ore 23,20 innanzi ai CC. di Vigevano allorquando i due indagati si trovavano già in stato di fermo operato dai militi medesimi in relazione alla rapina di cui al capo A) dell’editto accusatorio, commessa il (OMISSIS);

trattandosi di inutilizzabilità patologica, essa rilevava anche nel corso del giudizio a prova contratta; b) vizio di motivazione nella parte in cui l’impugnata sentenza aveva fondato il giudizio di penale responsabilità del ricorrente in relazione alla rapina di cui al capo D) dell’epigrafe sulla scorta dei filmati delle telecamere del Comune di Olevano – che avevano ripreso l’autovettura rubata dal M. – e delle ammissioni di quest’ultimo, che aveva riconosciuto di aver rubato l’auto in questione e di averla avuta nella propria disponibilità: tuttavia la parte offesa, aveva riconosciuto il coimputato C., ma non anche il M., anzi, aveva descritto il correo come un nordafricano, coerentemente a quanto riferito dal C. medesimo, che aveva dichiarato di aver commesso la rapina di (OMISSIS) in concorso con un tunisino di nome A..
Motivi della decisione

1- Il motivo che precede sub a) è infondato perchè trascura il consolidato insegnamento giurisprudenziale di questa S.C., secondo cui le dichiarazioni rese dair indagato in assenza del difensore sono utilizzabili in sede di giudizio abbreviato nei confronti dei coimputati in quanto spontanee e, perciò, sottratte alle regole generali per l’interrogatorio previste dall’art. 64 c.p.p. (cfr. ex aliis, Cass. Sez. 3 n. 10643 del 20.1.2010, dep. 18.3.2010).

Invero, l’art. 350 c.p.p., comma 7 preclude l’utilizzo di tali dichiarazioni nella sola sede dibattimentale e non anche nel rito a prova contratta (cfr. altresì, tra le più recenti, Cass. Sez. 5 n. 18064 del 19.1.2010, dep. 12.5.2010).

2- Il motivo che precede sub b) si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili ex art. 606 c.p.p., perchè in esso sostanzialmente si svolgono mere censure sulla valutazione operata in punto di fatto dai giudici del gravame, che con motivazione esauriente, logica e scevra da contraddizioni hanno ricavato la penale responsabilità del M. in ordine alla rapina commessa ad (OMISSIS) dal fatto che il delitto era stato commesso da due persone (di cui uno era certamente il C., come dallo stesso ammesso e come risultante dal riconoscimento effettuato a suo carico) giunte sul luogo e, poi, allontanatesi a bordo della stessa auto che il M. ha riconosciuto di aver rubato e di aver sempre tenuto nella propria disponibilità dal giorno del furto ((OMISSIS)) a quello dell’arresto, ossia nell’arco di tempo che comprende la rapina di cui al capo D) dell’editto accusatorio.

Ancora con motivazione immune da censure la Corte territoriale ha escluso che le dichiarazioni della persona offesa (che, in realtà, si è limitata a riferire che il complice del C. agiva travisato da un cappellino calcato sul viso e da occhiali da sole e che parlava un italiano stentato, dal che aveva solo supposto che potesse trattarsi di un nordafricano) militassero a favore dell’odierno ricorrente.

Le contrarie argomentazioni svolte in ricorso sollecitano soltanto un nuovo apprezzamento dei fatti da eseguirsi mediante accesso al materiale probatorio, operazione non consentita nella presente sede.

3- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi. Consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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