Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 11262

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto notificato il 29 luglio 1992 i sigg.ri D.G.E., R.S., D.V.E. e K.J. citarono il Consorzio Volontario di Urbanizzazione Q5 dinanzi al Tribunale di Latina per far accertare l’inesistenza di loro debiti nei confronti dell’ente convenuto, avendo essi acquistato delle unità immobiliari comprese nell’area di pertinenza del predetto consorzio, al quale però sostenevano di non avere aderito, e non essendo comunque tenuti a sostenere spese maturate prima del loro acquisto.

Il tribunale non accolse la domanda ed il gravame proposto avverso tale decisione fu rigettato dalla Corte d’appello di Roma, con sentenza resa pubblica il 29 novembre 2007, poichè detta corte ritenne che, essendo stato a suo tempo trascritto nei registri immobiliari lo statuto del consorzio, ove è previsto il subentro nei vincoli consortili di chi acquisti una proprietà compresa nell’area di urbanizzazione, a quei vincoli, costituenti obbligazioni propter rem, gli attori non potessero sottrarsi.

Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso la sig.ra D.G. e gli altri litisconsorti indicati in epigrafe.

Nessuna difesa ha svolto in questa sede il consorzio intimato.
Motivi della decisione

Il procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e tale richiesta merita accoglimento.

I ricorrenti infatti, nel lamentare congiuntamente vizi di motivazione dell’impugnata sentenza e la violazione di molteplici articoli del codice civile, nonchè dell’art. 112 c.p.c., sovrappongono indistintamente argomenti di fatto e considerazioni in diritto senza che sia possibile discernere compiutamente gli uni dalle altre e senza perciò consentire l’enucleazione di motivi di ricorso dotati dell’indispensabile requisito della specificità e coerenti col modello legale stabilito dall’art. 366 c.p.c..

Aggiungasi che le doglianze astrattamente riconducibili al parametro dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, risultano inammissibili anche per difetto del momento di sintesi richiesto dal successivo art. 366- bis (applicabile ratione temporis) e che, quanto ai denunciati errori di diritto, i quesiti, del pari richiesti a pena d’inammissibilità dall’articolo da ultimo citato, appaiono formulati al termine del ricorso in modo assai confuso, senza che sia possibile riferirli a specifici e ben individuati motivi di ricorso e spesso in termini tali da risultare affatto generici ed astratti.

All’inammissibilità del ricorso non fa seguito alcuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il consorzio intimato svolto difese in questa sede.
P.Q.M.

La corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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