Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 11261 Concordato fallimentare

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

G.D. presentò proposta di concordato fallimentare della s.n.c. XX (trasformatasi in s.r.l. nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa) e dei soci illimitatamente responsabili, i coniugi P.V. e P.G., prevedente, fra l’altro, il trasferimento alla proponente dell’azione promossa dal curatore per sentir dichiarare la simulazione dell’atto con il quale il P.V., prima del fallimento, aveva alienato l’appartamento di cui era proprietario, e nel quale abitava con la moglie, alla Immobiliare XX di Patruno Nino & C. s.a.s..
La proposta, approvata dai creditori, fu omologata dal Tribunale di Ascoli di Piceno con decreto del 10.4.010. Con lo stesso provvedimento il Tribunale dichiarò inammissibile l’istanza con la quale i soci collettivisti – sul rilievo di essere stati assolti in sede penale, unitamente a P.N., con la formula "perchè il fatto non sussiste", dal reato di bancarotta fraudolenta loro ascritto in concorso per aver simulato la vendita dell’immobile – avevano chiesto al G.D. "di pronunciare gli opportuni provvedimenti del caso, sia in relazione alla procedura fallimentare che alla proposta di concordato presentata da G.D.".
I reclami proposti da P.V., da P.G. e dalla s.a.s. Immobiliare XX s.a.s. di XXcontro il decreto di omologa sono stati respinti dalla Corte d’Appello di Ancona con decreto del 6.8.2010.
La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse all’impugnazione, il reclamo dei due soci collettivisti, rilevando che, quand’anche la sentenza penale fosse stata opponibile al fallimento, l’immobile oggetto della vendita sarebbe tornato nella piena proprietà della società che lo aveva acquistato. Ha invece rigettato nel merito il reclamo di quest’ultima, attesa l’inefficacia del giudicato penale e la sua inidoneità ad incidere su quello civile, ai sensi degli artt. 75 e 645 c.p.p., non essendosi il curatore costituito parte civile nel procedimento penale.
P.V. e P.G. hanno impugnato il provvedimento con ricorso per cassazione sorretto da due motivi.
I ricorrenti, denunciando violazione di (non indicate) norme di legge, sostengono che il loro interesse a proporre il reclamo era concreto ed attuale, posto che l’acquisizione all’attivo del fallimento del bene alienato all’Immobiliare XX li avrebbe esposti alle azioni restitutorie e risarcitorie dell’acquirente, e che, nel contrasto fra giudicato penale e giudicato civile, deve essere data prevalenza al primo.
L’Immobiliare XX di Patruno Nino & C. s.a.s. ha depositato controricorso, contenente ricorso incidentale adesivo.
Il Fallimento della Nuova XX e P.G. hanno resistito con separati controricorsi, con i quali hanno preliminarmente eccepito la tardività del ricorso principale e di quello incidentale adesivo ed hanno inoltre spiegato ricorsi incidentali condizionati.
Tutte le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

Le eccezioni di tardività, e di conseguente inammissibilità del ricorso principale, sollevate in via pregiudiziale di rito dal Fallimento della XX e da P.G., sono fondate e devono essere accolte.
Trova applicazione nella specie l’art. 131 c.p.c., u.c., così come modificato dal D.Lgs. n. 169 del 2007, la cui disciplina transitoria stabilisce che le nuove disposizioni si applicano …alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte, come quella di cui si controverte, dopo la sua entrata in vigore: il decreto della Corte d’Appello, che ha respinto il reclamo contro il provvedimento di omologazione del concordato, andava pertanto impugnato dai soccombenti, dinanzi a questa Corte, entro trenta giorni dalla data della sua notificazione, eseguita a cura della cancelleria.
Secondo quanto emerge dalla relata, la cancelleria della Corte d’Appello ha notificato il decreto ai coniugi P., presso il domicilio da costoro eletto, il 27.9.2010.
Ne consegue che alla data del 27.12.2010, in cui i ricorrenti principali hanno consegnato all’U.G. il ricorso per la notifica alle controparti, il termine per impugnare era ampiamente decorso.
All’inammissibilità del ricorso principale consegue, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 2, l’inefficacia del ricorso incidentale adesivo tardivo dell’Immobiliare XX s.a.s..
(cui il decreto della Corte d’Appello è stato notificato il 23.9.2010) e di quelli incidentali condizionati, anch’essi tardivi, proposti dal Fallimento e da P.G..
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficaci i ricorsi incidentali; condanna i ricorrenti principali e la ricorrente incidentale adesiva, in via fra loro solidale, al pagamento delle spese processuali, che liquida nell’uguale misura di Euro 2.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, sia in favore della curatela, sia in favore di P. G..
Così deciso in Roma, il 27 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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