Cass. civ. Sez. I, Sent., 05-07-2012, n. 11260 Opposizione al valore di stima dei beni espropriati

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1 – La Corte di appello di Cagliari, pronunciando sull’opposizione alla stima proposta da C.F. nei confronti del Comune di Sardara in relazione alle indennità di espropriazione e di occupazione di un fondo del quale il predetto era comproprietario nella misura di 9/16 (essendo stata la restante parte oggetto di atto di cessione nei confronti di detto ente), con sentenza n. 212 del 2000 determinava, sulla base delle risultanze dell’espletata consulenza tecnica d’ufficio, fondata sul metodo analitico (essendosi ritenuta inadeguato il ricorso al metodo sintetico-comparativo, nel cui ambito erano stati richiamati degli atti di cessione volontaria di aree limitrofe, e delle quote dello stesso terreno del quale il C. era comproprietario, in considerazione della posizione di supremazia attribuita al Comune), rispettivamente in L. 125.558.175 e L. 44.530.153.

1.1 – La Corte di Cassazione, con sentenza n. 538 del 2004, accogliendo il ricorso proposto dal Comune di Sardara, cassava con rinvio detta decisione, ponendo in evidenza l’assoluta inadeguatezza, con riferimento al caso di specie, attesa anche la particolare destinazione dell’area, del metodo analitico, ed osservando che non era condivisibile il giudizio di inattendibilità formulato dalla corte territoriale in relazione agli atti di cessione delle aree confinanti, non potendo ritenersi sussistente la falsazione del dato derivante dalla supremazia attribuita all’ente territoriale, in realtà insussistente. Veniva altresì affermata, quanto all’indennità di occupazione, la necessità di una liquidazione anno per anno.

1.2 – Pronunciando in sede di rinvio, la Corte di appello di Cagliari, con la sentenza oggetto dell’odierno esame, ha ritenuto che alla valutazione degli atti di cessione ai fini della determinazione della stima fosse ostativa l’abrogazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, ad opera della pronuncia della Corte Costituzionale n. 248 del 2007. Ha pertanto ritenuto di acquisire e di utilizzare le valutazioni poste alla base di una decisione di quella stessa Corte di appello, in una vertenza avente ad oggetto la stima di terreni compresi nella medesima unità territoriale, fondata su una consulenza tecnica d’ufficio asseritamente eseguita con metodo sintetico comparativo, e, conseguentemente, ha determinato l’indennità di esproprio in Euro 67.423,02 e l’indennità di occupazione -tenuto anche conto della sostanziale assenza di variazioni nel periodo fra il 1994 e il 1998 – sulla base del differente tasso degli interessi legali su detta somma nel periodo considerato.

1.3 – Per la cassazione di tale decisione propone ricorso il Comune di Sardara, deducendo due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso, parimenti illustrato da memoria, il C..
Motivi della decisione

2 – Con entrambi i motivi di ricorso si denuncia violazione del principio di diritto enunciato nella decisione che aveva disposto il giudizio di rinvio, e quindi, dell’art. 384 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ponendosi in evidenza, da un lato, come la sentenza impugnata, affermando il superamento dell’utilizzabilità di un atto di cessione, nell’ambito della valutazione comparativa, essendo la questione superata dall’abrogazione della L. n. 539 del 1992, art. 5 bis, commi 1 e 2, ha disatteso una specifica statuizione della sentenza di questa Corte n. 538 del 2004, e dall’altro, prendendo a base di calcolo una valutazione contenuta in altra decisione, riferibile, tuttavia a un anno diverso, avrebbe inammissibilmente operato la determinazione del valore sulla base del calcolo dell’incidenza della svalutazione monetaria, violando, per altro, il dictum di questa Corte secondo cui l’indennità andava calcolata anno per anno.

3- Il ricorso è fondato.

3.1 – Preliminarmente va rilevata l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità sollevata dal controricorrente sulla base dei rilievo che il ricorso conterrebbe questioni di merito.

Al contrario, si osserva che quando la sentenza del giudice di rinvio è impugnata con ricorso per cassazione, questa Corte, anche esercitando il potere di interpretare la propria pronuncia (Cass. 14.2.1998, n. 4860; Cass. 27.2.1997, n. 1784), ha il dovere di verificare se il giudice di rinvio si sia o meno attenuto ad essa, ragion per cui, avuto riguardo alla valenza giuridica del principio di diritto affermato nella sentenza che dispone il rinvio, tale scrutinio non riguarda di certo una questione di merito, pur implicando, talora, un giudizio di fatto, che anzi, questa Corte, nei limiti di detta verifica, è legittimata a compiere.

3.2 – Tanto premesso, si osserva che nella precedente decisione di questa Corte si era affermata, da un lato, la piena utilizzabilìtà, nell’ambito della determinazione del valore del fondo ablato secondo il sistema storico comparativo, degli atti di cessione di quote del medesimo bene, sia perchè non sussiste "una posizione di preminenza che nell’atto avrebbe il Comune sul piano giuridico", sia perchè "il corrispettivo della cessione è la stessa indennità di espropriazione della quale, in caso di applicazione della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, è desumibile il valore di mercato de suolo come mero calcolo matematico e che corrisponde al giusto prezzo, della L. n. 2359 del 1865, ex art. 39".

La Corte distrettuale ha disatteso tale pronuncia, per altro con motivazione incongrua, sostenendo che il "richiamo fatto da Cassazione n. 538 del 2004 al valore degli atti di cessione volontaria .. risulta definitivamente superato", a causa della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, al contrario superabile, come già rilevato da questa Corte, con un mero calcolo matematico.

3.2 – Del pari fondato è il rilievo basato sull’utilizzazione, ai fini della comparazione, di un valore di mercato riferibile ad anno diverso, applicando il coefficiente di rivalutazione monetaria (laddove il mercato immobiliare non riflette automaticamente le differenze dei valori monetari, non essendo influenzato soltanto da tale fattore: cfr. Cass., 11 febbraio 2008, n. 3189).

3.3 – Il ricorso, pertanto, deve essere accolto: la sentenza impugnata, va cassata, con rinvio alla Corte di appello di Cagliari, che, in diversa composizione, pronuncerà nel rispetto di quanto già affermato nella decisione di questa Corte, nei termini sopra evidenziati, provvedendo, altresì, al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 14 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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