Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11256 Ricongiunzione di posizioni assicurative

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 20 settembre 2007, la Corte d’appello di Venezia, confermando la decisione del Tribunale della medesima città, rigettava le domande proposte da P.G., il quale aveva chiesto: a) la ricongiunzione della contribuzione versata nell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti (d’ora innanzi, a.g.o.) nella gestione artigiani; b) l’aggiornamento della posizione contributiva previdenziale.

La Corte d’appello, con riferimento alla prima domanda, aderiva alla ricostruzione interpretativa accolta da Cass. n. 1246 del 2005, escludendo la possibilità di ricongiunzione presso la gestione speciale per i lavoratori autonomi dei contributi versati presso l’a.g.o. e aggiungeva che, nel caso di specie, era pacifico che l’appellante non possedesse i requisiti di cui alla L. n. 29 del 1979, art. 1, u.c., richiamati dall’art. 2 della medesima legge, concludendo nei seguenti termini: "Conseguentemente anche questo ulteriore dato formale, unitamente alla questione interpretativa prospettata, rende l’appello non accoglibile".

Con riferimento alla seconda domanda, la Corte territoriale giustificava la decisione di rigetto, rilevando che il chiesto aggiornamento della posizione contributiva previdenziale era stato "realizzato, come provato documentalmente dall’istituto che, per altro, ha ben evidenziato che la domanda relativa a tale riliquidazione in primo grado poteva, a stretto rigore interpretativo, considerarsi comunque inammissibile perchè meramente esplorativa".

Avverso tale sentenza il P. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. L’INPS ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato.
Motivi della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso, il P. lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 29 del 1979, art. 1, comma 4 e art. 2 e della L. n. 233 del 1990, art. 16, comma 3, invocando il principio di diritto affermato dalla sentenza n. 5627 del 1997 di questa Corte.

2. Con il secondo motivo di ricorso, il P. lamenta violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c., richiedendo l’affermazione del seguente principio di diritto che letteralmente si trascrive: "Il giudice secondo grado non può sollevare un problema di ammissibilità della domanda amministrativa relativa alla vantazione dei periodi contributivi non presi in considerazione dall’ente previdenziale e la questione non è stata posta in termini di impugnazione incidentale subordinata da parte dell’ente resistente, che nella specie, negli atti di causa, ha riconosciuto la correttezza della contribuzione versata".

3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.

La sentenza della Corte d’appello pone a fondamento della decisione di rigetto, non solo la affermata impossibilità di ricongiunzione presso la gestione speciale per i lavoratori autonomi dei contributi versati presso l’a.g.o., ma anche un’ulteriore ratio decidendi, rappresentata dall’insussistenza, nel caso di specie, delle condizioni richieste dalla L. n. 29 del 1979, art. 1, u.c., richiamate dall’art. 2 della medesima legge.

Tale profilo, logicamente autonomo, non è investito da alcuna censura.

Ciò posto, va ricordato i consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., ad es., l’ordinanza n. 22753 del 2011 della S.C.), secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l’annullamento della sentenza.

4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.

Al di là della non agevole comprensione del principio di diritto del quale si chiede l’affermazione, resta il dato che esso non risponde ai requisiti richiesti dall’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, e soprattutto non affronta la reale motivazione che ha condotto la Corte territoriale a rigettare la domanda di aggiornamento della posizione contributiva. Come s’è visto, secondo la sentenza impugnata v’è in atti prova documentale dell’aggiornamento operato dall’INPS. Nelle conclusioni del ricorrente non si registra alcuna censura sul punto.

5. In relazione alla natura della controversia e alla data di instaurazione, le spese vanno compensate.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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