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Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il difensore di G.A., avverso l’ordinanza della Corte di appello di L’Aquila del 22/3/2011 che dichiarò l’inammissibilità dell’appello proposto avverso la sentenza di condanna pronunciata contro la stessa G. dal Tribunale di Chieti il 28.6.2005 per la ricettazione di un telefonino.

La difesa lamenta, in sostanza, che la dichiarazione di inammissibilità abbia precluso la deduzione della violazione del principio del ne bis in idem in relazione ad una precedente condanna della G. per lo stesso fatto.

Il ricorso è manifestamente infondato, dal momento che le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità non hanno nulla a che vedere con le motivazioni del provvedimento, in assenza della specifica deduzione, con l’atto di appello, della questione del precedente giudicato, che peraltro potrà essere fatta valere in sede esecutiva. L’atto di appello faceva riferimento infatti, alla mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., nr. 4, incongruamente richiesta, peraltro, sulla base della incensuratezza dell’imputata, e sulla poco più che apodittica deduzione dell’innocenza della stessa imputata. Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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