Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11255 Assegni di accompagnamento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Venezia del 27 luglio 2007, B. G. ha esposto di aver presentato il 26 aprile 2004 domanda per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento di cui alla L. n. 18 del 1980 e successive modificazioni ed integrazioni; che all’esito della domanda di aggravamento presentata il 10 gennaio 2006, era stato riconosciuto invalido nella misura del 100%, senza tuttavia riconoscimento dei requisiti richiesti per l’indennità in questione. Chiedeva pertanto la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento della detta prestazione. Si costituiva l’Istituto eccependo l’intervenuta decadenza del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, ex art. 42, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda, che veniva respinta dal Tribunale sulla base dell’eccepita decadenza.

Proponeva appello il B. evidenziando che la decadenza in questione poteva decorrere solo dal 4 maggio 2007, allorquando gli venne comunicato il provvedimento di diniego.

Si costituiva l’I.N.P.S. resistendo al gravame.

La Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 30 giugno 2009, ritenendo che in caso di accertamento sanitario negativo l’unico provvedimento comunicato all’interessato è il verbale di accertamento della visita compiuta dalla commissione medica, nella specie datato 13 luglio 2006, respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il B., affidato ad unico motivo.

L’I.N.P.S. si è costituito mediante delega in calce al ricorso notificato.
Motivi della decisione

1. Il B. censura la sentenza impugnata per aver violato o falsamente applicato il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, unitamente ad un "vizio logico" della motivazione.

Lamentava che la Corte territoriale, in violazione della norma indicata, ritenne rilevante non già il provvedimento amministrativo di diniego della prestazione (nella specie comunicatogli il 4 maggio 2007, pag. 3 ricorso), ma il semplice verbale negativo della commissione medica (comunicatogli il 13 luglio 2006, pag. 9 sentenza impugnata).

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha già osservato che il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 24 novembre 2003, n. 326, contiene un duplice precetto, da un lato dichiarando non più necessario il ricorso amministrativo ai fini della procedibilità della domanda e dall’altro introducendo una nuova decadenza per l’esercizio dell’azione, da proporre entro il termine di sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento amministrativo; pertanto, in mancanza di una disciplina transitoria "ad hoc", il nuovo istituto della decadenza, il cui fatto generatore è costituito dalla comunicazione del provvedimento amministrativo, non può che applicarsi ai provvedimenti amministrativi comunicati a decorrere dal 1 gennaio 2005, nel rispetto del principio di irretroattività della legge, il quale comporta che essa non può essere applicata ai "facta praeterita", pur corrispondenti agli elementi di una nuova fattispecie produttiva di effetti, che a quei fatti dalla legge precedente non erano collegati (Cass. 20 aprile 2011 n. 9038).

Ne consegue che nella specie il dies a quo della decorrenza del termine semestrale di decadenza doveva individuarsi nella comunicazione del provvedimento del 4 maggio 2007, sicchè il termine semestrale di decadenza non poteva ritenersi scaduto al momento della presentazione della domanda giudiziale (27 luglio 2007).

Il ricorso va dunque accolto, la sentenza impugnata cassata, con rinvio ad altro giudice, in dispositivo indicato, per l’ulteriore esame della controversia e per la regolamentazione delle spese processuali, ivi comprese quelle del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Bologna.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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