Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-11-2011) 14-12-2011, n. 46292 Impugnazioni Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il difensore di R.M. avverso l’ordinanza della Corte di Appello di L’Aquila del 28.2.2011, che dichiarò l’inammissibilità dell’appello proposto nell’interesse dello stesso R. contro la sentenza di condanna pronunciata contro di lui dal Tribunale di Pescara l’8.6.2006 per il reato di ricettazione.

La difesa rileva di avere proposto, con l’impugnazione di merito, specifiche questioni attinenti, oltre al tema della responsabilità penale, anche al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 648 c.p., comma 2, e a quella dell’art. 62 c.p., nr. 4 e lamenta che generica sarebbe, al contrario, proprio la motivazione dell’ordinanza, peraltro corrispondente ad uno schema precostituito.

Il ricorso è fondato.

L’atto di appello era infatti alquanto diffuso su tutti i temi sottoposti all’esame del giudice dell’impugnazione, tanto in ordine alla questione dell’elemento psicologico del reato che sulle questioni attinenti al trattamento sanzionatorio, contenendo anche la menzione di corrispondenti arresti giurisprudenziali.

Considerando anche l’ampio spettro devolutivo dell’appello, che consente la più ampia rivisitazione nel merito della sentenza impugnata, e la sollecitazione di una diversa valutazione in fatto degli elementi di prova, l’ordinanza di inammissibilità non fa quindi retta applicazione dell’art. 581 c.p.p. e deve essere conseguentemente annullata, con la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio di appello.
P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di L’Aquila per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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