Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11254 Conciliazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Poste italiane s.p.a chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Torino, pubblicata il 24 gennaio 2007, che ha rigettato il gravame svolto dalla predetta società avverso la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta da C.G., dipendente postale, per il riconoscimento del superiore inquadramento nell’area quadri di 2 livello, con condanna alle differenze retributive, e per l’accertamento dell’avvenuta dequalificazione, a partire dal 17.2.2003, perchè adibito a mere mansioni di sportello, là dove in precedenza aveva svolto mansioni di coordinatore tecnico.

2. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi. L’intimato non ha resistito.

3. Le parti hanno depositato, ex art. 372 c.p.c., copia del negozio transattivo e della conciliazione giudiziale intervenuti tra le parti, dandosi atto della definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge.

4. Osserva il Collegio che il suddetto negozio transattivo si palesa idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (S.U. n. 25278/2006; Cass. n. 16341/2009).

5. Del resto, come questa Corte ha ripetutamente affermato, "quando nel corso del giudizio di legittimità intervenga una transazione o altro fatto che determini la cessazione della materia del contendere, in tale fattispecie è ravvisabile una causa di inammissibilità del ricorso sia pure sopravvenuta – in ogni caso idonea a consentire, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., la produzione del documento che ne comprovi la sussistenza – per essere venuto meno l’interesse della parte ricorrente ad una pronuncia sul merito dell’impugnazione" (v., ex muitìs, Cass. n. 20860/2005; S.U. n. 368/2000).

6. Nulla per le spese del giudizio di cassazione non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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