T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 13-01-2011, n. 43

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 25.6.2001, D.L. e P.M. hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordine di demolire un manufatto abusivo, impartitogli il 14.5.2001 dal Comune di Santeramo in Colle con atto n. 11 prot. n. 6827.

A sostegno del gravame, gli interessati deducono:

– l’ordine non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento;

– benchè siano passati 7 anni, si tacciono le ragioni di interesse pubblico che giustificano la demolizione di opere difformi dalla concessione edilizia rilasciata nel 1994;

– i manufatti abusivi sono stati sequestrati dal Giudice penale.

Orbene va precisato, in linea di fatto che, a dover essere abbattute non sono opere risalenti a molti anni addietro al punto da dover essere giustificata l’ingiunzione con l’esistenza di un interesse pubblico attuale alla loro rimozione, ma – per ammissione degli stessi ricorrenti (a pag. 2 dei motivi aggiunti) – manufatti eseguiti in difformità dalla concessione di edilizia di ristrutturazione n. 510/C del 14.4.1999.

Per tale motivo non si pone nemmeno la questione sollevata dagli interessati e trova senz’altro applicazione nella fattispecie in esame la regola generale, secondo cui, in caso di ordine di demolizione di opere abusive, atto vincolato al pari di tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, non occorre una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati.

Inoltre, trattandosi di atto dovuto, che viene emesso quale sanzione per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore, il provvedimento di demolizione non doveva essere preceduto dall’avviso ex art. 7 della L. n. 241/1990, onere partecipativo che comunque era stato adempiuto con la notifica il 12.2.2001 dell’ordine di sospensione dei lavori che ha preceduto l’ingiunzione.

Peraltro, l a circostanza che il fabbricato da abbattere, costituito da un piano interrato e un piano rialzato, era sottoposto a sequestro penale non ostava – secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, condiviso da questo Tribunale (sede di Bari, Sez. III, 19/02/2007, n. 469) – all’adozione dell’ordine di demolizione, potendosi domandare motivatamente all’autorità giudiziaria il dissequestro dell’immobile al fine di ottemperare al predetto ordine.

Pertanto, sono senza pregio e censure di illegittimità formulate avverso la diffida a demolire 3.5.2001.

Con atto recante motivi aggiunti, notificato il 26.9.2002, D.L. e P.M. hanno impugnato, chiedendone l’annullamento, l’ordinanza di acquisizione al patrimonio comunale delle opere oggetto dell’ingiunzione di demolizione non eseguito dai responsabili dell’abuso.

Deducono i ricorrenti che, diversamente da quanto risulta dalla relata di notifica, l’ordine non è stato notificato a M.P. e, comunque, non è stato sottoscritto dal consegnatario; inoltre, ad accertare la mancata esecuzione dell’ordine di demolizione è stato il solo Corpo dei Vigili Urbani; in ogni modo, con l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale non può essere sanzionata l’esecuzione abusiva di opere di ristrutturazione.

Ciò premesso, considera il collegio che le circostanze di fatto attestante nel verbale del messo notificatore, assistito da pubblica fede ai sensi dell’art. 2700 c.c., fanno piena prova fino a querela di falso dell’effettuazione della notifica alla sig.ra M.P.. Inoltre, l’omessa apposizione della firma del consegnatario sulla copia del provvedimento notificato ai sensi dell’art. 3 r.d. 17 agosto 1907 n. 642, è irrilevante, trattandosi di una irregolarità che non incide sull’obbligo incombente sul consegnatario di immediata consegna dell’atto al suo destinatario e, quindi, sulla presunzione di conoscenza da parte di quest’ultimo dell’atto notificato (Cons. Stato, 1997, I, 790).

Inoltre, quelli da demolire siano stati degli interventi di ristrutturazione edilizia da sanzionare nei modi descritti dall’art. 33 dpr n. 380/2001, non possibili perciò della sanzione dell’acquisizione gratuita comminata nel precedente art. 31, è una circostanza dichiarata dai ricorrenti che tuttavia non hanno offerto alcun concreto elemento di prova a sostegno della loro affermazione.

La censura, del tutto generica, deve essere dichiarata, perciò, inammissibile (cfr T.A.R. Lombardia Milano, Sez. IV, 19 novembre 2009, n. 5097).

– Secondo autorevole insegnamento (da ultimo, Cass. Sez. 3", 29 gennaio 2004, n. 8153 e 17 ottobre 2002, n. 40504), l’acquisizione del manufatto abusivo al patrimonio del Comune non si verifica per il solo fatto dell’omessa demolizione entro il termine di novanta giorni, ma occorre che il Comune proceda al formale accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire da parte del responsabile dell’abuso.

Di qui – ha altresì precisato la giurisprudenza – la necessità di tenere distinto il provvedimento, con il quale viene disposta l’acquisizione gratuita dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, dall’attività di accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione (ossia del presupposto del provvedimento di acquisizione).

Secondo l’avviso costante del giudice amministrativo, l’atto d’accertamento dell’inottemperanza, spiegando il duplice effetto costitutivo di legittimare il Comune all’immissione in possesso del manufatto illecito ed alla trascrizione del titolo d’acquisto nei registri immobiliari, ha natura provvedimentale (e, come tale, è immediatamente impugnabile davanti al giudice amministrativo) e non meramente ricognitiva, stante l’autonomo apprezzamento che residua in capo alla p.a. in ordine, sia al presupposto dell’inottemperanza, sia alla determinazione d’acquisire, o meno, al patrimonio comunale porzioni di area scoperta contigue a quella di sedime e funzionalmente omogenee a quest’ultima (Cons. Stato, sez. V, 9/11/1998, n. 1595).

Il mero verbale di constatazione dell’inadempienza, redatto dalla polizia municipale, si configura, perciò, quale atto endoprocedimentale, dovendo la determinazione (della quale la legge consente la trascrizione) di acquisizione del bene alla mano pubblica adottata dall’organo dell’ente dotato della relativa potestà autoritativa essere proceduto da un apposito atto procedimentale di accertamento della inottemperanza emesso dall’Organo competente.

Deve pertanto condividersi che profilo di doglianza articolato dai ricorrenti muovendo dalla constatazione che l’impugnata ordinanza di acquisizione risulta adottata sulla base del solo atto di accertamento ricognitivo emesso dal Comando di Polizia municipale.

– In definitiva, alla stregua delle su esposte considerazioni, va respinto il ricorso principale, mentre vanno accolti, nei termini innanzi esposti, i motivi aggiunti e, per l’effetto, va annullata l’ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune di Santeramo in Colle n. i l/U.T. prot. n. 7633 del 7.6.2002.

Sussistono giusti motivi per dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, respinge il ricorso principale e accoglie i motivi aggiunti nei sensi indicati in motivazione e, per l’effetto, annulla l’ordinanza di acquisizione al patrimonio del Comune di Santeramo in Colle n. i l/U.T. prot. n. 7633 del 7.6.2002.

Spese irripetibili

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente, Estensore

Vito Mangialardi, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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