Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11253 Categoria, qualifica, mansioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Poste italiane s.p.a chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Campobasso, pubblicata il 25 maggio 2006, che ha rigettato il gravame svolto dalla predetta società avverso la decisione di primo grado di accoglimento della domanda proposta da C.G.F. per il risarcimento del danno per perdita di chance in relazione al passaggio al ruolo dirigenziale.

2. C.G.F., già appartenente all’ex carriera direttiva di Poste italiane s.p.a. (poi Ente Poste italiane s.p.a. e, infine, omonima s.p.a.), deduceva di essere stata indebitamente esclusa dalla procedura di selezione del personale ai fini della promozione a qualifica dirigenziale avvenuta tra il 1997 e il 1998.

3. La Corte d’appello, confermando la decisione del primo giudice, rilevava, a sostegno del decisum:

– la disposizione transitoria del CCNL dell’agosto 1994 dei dirigenti dell’Ente Poste italiane s.p.a., risultava formulata in modo tale da escludere limiti temporali di operatività sicchè la priorità in favore del personale ex direttivo per le assunzioni future doveva valere non solo per la prima selezione dei dirigenti, ma anche per quella successiva alla prima, come nel caso in esame;

– risultavano, inoltre, violati i canoni di buona fede e correttezza, giacchè senza alcuna motivazione, pur superata la fase iniziale della procedura, alla dipendente era stata inibita la partecipazione alla fase seguente, preferendosi altri dipendenti non rientranti nel gruppo di quelli già preselezionati per il corso di formazione;

– quanto al danno per perdita di chance, il pregiudizio si evidenziava per non essere stata messa in condizione di affrontare le successive fasi della selezione per l’affidamento di funzioni dirigenziali e giacchè il superamento della prima fase, tra un numero assai più ampio di aspiranti, lasciava fondatamente non escludere un’utile collocazione anche all’esito del corso.

4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi. L’intimata ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione

5. La ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo della controversia e violazione e falsa applicazione dell’art. 2 delle disposizioni transitorie del CCNL dei dirigenti di Poste italiane s.p.a. dell’11.8.1994 e violazione degli artt. 1366, 1175, 1337 c.c., si duole che la corte territoriale abbia ritenuto la società, sulla base della citata disposizione transitoria della contrattazione collettiva, obbligata senza limiti temporali, e quindi anche successivamente alla fase di prima applicazione della disposizione de qua, ad avvalersi, in via prioritaria, delle risorse interne appartenenti alla ex carriera direttiva. Censura, inoltre, la decisione per aver ritenuto violati i canoni di buona fede e correttezza con l’esclusione, nell’espletamento della procedura di selezione del personale dirigente, del personale della ex carriera direttiva e con l’inclusione di dipendenti non appartenenti a tale categoria.

6. Osserva il Collegio che la censura investe esclusivamente la violazione della disposizione transitoria del contratto collettivo dei dirigenti delle Poste italiane dell’11.8.1994, del quale è omessa la produzione in dispregio di quanto sancito e prescritto, per i ricorsi relativi a sentenze pubblicate dopo l’entrata in vigore della L. n. 40 del 2006, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione al deposito di atti processuali, documenti, contratti collettivi o accordi collettivi su cui il ricorso si fonda (cfr., tra le altre, Cass. 2 luglio 2009 n. 15495).

7. L’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis c.p.c., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale (cfr., in tale senso, Cass., s.u., 23 febbraio 2010 n. 20075, e, conforme, Cass. 15 ottobre 2010 n. 21358).

8. Il ricorso va, pertanto, dichiarato improcedibile. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 40,00 (quaranta), oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, spese generali I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

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