Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-11-2011) 14-12-2011, n. 46265

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ha proposto ricorso per cassazione D.R., per mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari del 19.5.2011, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal locale Tribunale l’11.2.2009, all’esito di giudizio abbreviato, per il reato di ricettazione, così riqualificato il fatto rispetto all’originaria imputazione di riciclaggio.

Il D. era stato sorpreso il 29.11.2001 mentre circolava a bordo di un ciclomotore munito di telaio e documenti contraffatti.

Con l’unico motivo, la difesa eccepisce il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche in favore del ricorrente.

Sarebbe erronea l’affermazione dei giudici territoriali circa l’assenza di prove di un mutamento dello stile di vita del ricorrente dopo il fatto, capace di compensare il rilievo dei suoi numerosi precedenti penali, il contrario risultando dalla documentazione indicata in ricorso, relativa al percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza avviato dal D., e all’esito di una richiesta di applicazione della misura della sorveglianza speciale formulata nei suoi confronti dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ma rigettata dal Tribunale.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Le deduzioni difensive sul percorso di riabilitazione dalla tossicodipendenza avviato dal ricorrente, non sono state sottoposte alle valutazioni della Corte territoriale con i motivi di appello, al pari dell’esito del procedimento di prevenzione, e nemmeno la difesa lamenta che su tali punti i giudici di appello abbiano omesso di interloquire a fronte di specifiche doglianze.

In ricorso si rileva soltanto, ma senza alcun riferimento processuale, la presunta produzione dei documenti a sostegno delle deduzioni difensive sul trattamento sanzionatorio svolte in questa sede di legittimità (peraltro, nella sentenza impugnata si ricorda una ben diversa produzione documentale difensiva, attinente ad una fantomatica richiesta di attribuzione di partita IVA all’imputato, priva di qualunque valore formale). Restano quindi incontestabili le valutazioni della Corte territoriale, che da un lato sottolineano i precedenti penali anche specifici del ricorrente e, dall’altro, la mancata emergenza di circostanze particolarmente favorevoli al reo come condizione per la concessione delle attenuanti innominate.

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *