T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 47

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, sottufficiale dell’Esercito Italiano, ha inoltrato domanda di equo indennizzo in conseguenza delle seguenti malattie: aritmia ipercenetica da fibrillazione atriale con sovraccarico ventricolare sx, cervicoartrosi con cervicobrachialgia sx.

Con decreto n. 862 del 1° ottobre 1996 il Ministero della Difesa ha accordato l’equo indennizzo nella misura della categoria 6 misura max.

Avverso questo provvedimento è stato proposto il presente ricorso per eccesso di potere.

Le Amministrazioni si sono costituite con atto del 13 marzo 1997.

Con memoria di costituzione del 25 settembre 2007 si sono costituiti gli eredi del ricorrente.

Con ordinanza collegiale n. 155/2010 è stato ordinato il deposito il decreto di attribuzione della pensione, regolarmente depositato il 23 ottobre 2010.

Nella pubblica udienza del 1° dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorrente deduce l’insufficienza della motivazione del provvedimento impugnato, perché era già stata riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria nella seconda categoria e comunque il CPPO aveva riconosciuto la quinta categoria, mentre il provvedimento impugnato ha riconosciuto l’equo indennizzo nella misura della sesta categoria.

Il motivo è fondato.

La giurisprudenza è concorde nell’ammettere una motivazione per relationem allorquando l’Amministrazione si richiama al parere reso dal CPPO, che è considerato quale un momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, ma l’Amministrazione è tenuta a fornire una motivazione quando decida di discostarsi da questo parere.

Nel caso in esame, il CPPO, nel parere reso il 28 giugno 1990, ha riconosciuto al ricorrente l’equo indennizzo nella misura della quinta categoria, mentre il provvedimento impugnato, senza darne un’adeguata motivazione, ha riconosciuto l’equo indennizzo nella misura della quinta.

Pertanto, il provvedimento impugnato è illegittimo proprio perché manca di un’adeguata valutazione dei motivi che hanno indotto l’Amministrazione a discostarsi da quanto deciso dal CPPO. Motivazione ancor più necessaria allorquando, come nel caso in esame, per le stesse patologie era già stata riconosciuta la pensione privilegiata nella misura della seconda categoria.

L’Amministrazione, quindi, avrebbe dovuto tenere presenti e valutare, e di conseguenza darne adeguata motivazione, le ragioni addotte dagli organi consultivi.

Il ricorso deve essere quindi accolto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Carlo Dibello, Presidente FF

Massimo Santini, Referendario

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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