Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-11-2011) 14-12-2011, n. 46263

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ha personalmente proposto ricorso per cassazione C.E., avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro del 4.11.2010, che confermò la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Paola il 21.5.2008, per il reato di riciclaggio.

Secondo l’accusa, l’imputato aveva trasferito i dati identificativi di una BMW 320D di colore nero, già di proprietà di tale D. P., ma ormai ridotta ad un rottame, su una diversa autovettura dello stesso modello ma di colore bianco accertata in suo possesso, risultata rubata a S.M. il 15.9.2004.

Il ricorrente deduce preliminarmente il vizio di inosservanza della legge processuale ai sensi dell’art. 606, lett. c) in relazione alle norme del codice di rito dirette a garantire all’imputato la conoscenza degli atti del processo.

Viziata di nullità sarebbe la citazione per il giudizio di appello, eseguita a mani della madre dell’imputato, qualificata nella relata "persona capace e convivente", nonostante l’interessato si trovasse in quel momento in territorio straniero; viziata la conseguente dichiarazione di contumacia dello stesso ricorrente e, infine, la notificazione dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, eseguita a mani di un omonimo del ricorrente;

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce il vizio di carenza e illogicità della motivazione con riferimento alla conferma del giudizio di responsabilità nei suoi confronti in ordine al reato in contestazione.

Egli avrebbe sostituito la targa dell’autovettura ritrovata in suo possesso soltanto perchè il mezzo era effettivamente privo di targa anteriore, e nulla poteva desumersi dal fatto che si trattasse di un’autovettura di colore bianco, essendo stato il mezzo riverniciato con la nuova tonalità cromatica rispetto all’originario colore nero.

Troppo incerte sarebbero inoltre le indicazioni sulla sua individuazione come l’autore del fatto, avvenuto oltre tre mesi dopo dall’acquisto dell’autovettura "taroccata".
Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Sulle questioni processuali, si osserva che nella relata di notifica della citazione del ricorrente per il giudizio di appello è indicata la sorella dell’imputato e non la madre, ciò che vanifica le deduzioni del ricorrente relative alla insussistenza di un suo rapporto di convivenza con la madre.

Peraltro, ai fini della regolarità della notifica a mani di persone diverse dal diretto interessato, rileva anche un rapporto di convivenza soltanto temporaneo, e quando il soggetto che si dichiara convivente sia uno stretto familiare, deve ritenersi probabile che lo stesso si sia trasferito momentaneamente presso l’abitazione del destinatario dell’atto e può presumersi che l’atto sarà portato alla conoscenza di quest’ultimo (Cass. 10 settembre 2000, Ridella), essendo ovvio, quindi, che la prova del contrario non possa risultare da mere certificazioni anagrafiche.

Nè rileverebbe l’eventuale assenza, al momento della notifica, del C., dal territorio nazionale, in quanto soltanto temporanea, lo stesso ricorrente avendo ammesso di essere rientrato in Italia il 10.7.2010, oltretutto con largo anticipo rispetto all’udienza del 4.11.2010 fissata con il decreto di citazione.

Quanto alla presunta nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di appello, che non inciderebbe sulla "validità" della sentenza, ma solo sulla decorrenza dei termini per la proposizione del ricorso per cassazione, basta rilevare il difetto di interesse ad eccepirla del ricorrente, che ha comunque proposto personalmente l’impugnazione di legittimità. 2. Il secondo motivo poggia su confuse e alternative valutazioni di merito rispetto alle puntuali valutazioni della Corte territoriale, e nella sua formulazione si annida un’implicita connotazione confessoria, nella parte in cui il ricorrente ammette di avere sostituito la targa del veicolo in contestazione con altra di diverso veicolo, pur adducendo di avere agito per un fine non illecito (che non giustificherebbe, comunque, "i mezzi").

Alla stregua delle precedenti considerazioni, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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