T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 13-01-2011, n. 29

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima ubicata nel Comune di Lecce, località San Cataldo, con nota del 17 ottobre 2008 ha comunicato al Comune il mantenimento, per l’intera durata della concessione demaniale marittima, delle strutture funzionali all’attività balneare, in virtù del disposto dell’art. 11 l.r. 17/2006.

A seguito dell’indizione della conferenza di servizi, la Soprintendenza, con parere del 12 maggio 2009, ha comunicato "di non dover sollevare obiezioni all’eventuale autorizzazione" e, con parere del 15 maggio 2009, l’Ufficio Pianificazione Forestale della Regione ha comunicato il proprio parere positivo.

La ricorrente, stante la sussistenza di tutti i pareri e nulla osta previsti dalla legge, ha chiesto al Comune di Lecce, con domanda del 26 ottobre 2009, l’emissione di un provvedimento espresso di autorizzazione al mantenimento annuale della struttura funzionale all’attività balneare.

A seguito dell’inerzia del comune è stato proposto il presente ricorso, con il quale si chiede di accertare l’illegittimità del comportamento omissivo del comune e di ordinare a questo di provvedere sulla domanda dei ricorrenti.

La ricorrente ha dedotto i seguenti motivi: 1. Violazione dell’artt. 2 L. 241/1990. Eccesso di potere per violazione dei principi di correttezza e buona amministrazione.

Con memoria dell’11 dicembre 2010, la ricorrente ha chiesto l’applicazione dell’errore scusabile perché il ricorso è stato depositato oltre i termine dimezzato previsto dall’art. 87 codice del processo aministrativo.

Nella camera di consiglio del 15 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Motivi della decisione

Ha carattere preliminare l’esame dell’istanza di riconoscimento per errore scusabile, in relazione alla tardività del deposito del ricorso sulla scorta del mancato rispetto del termine abbreviato, introdotto dal d.lgs. 104/2010, entrato in vigore in data 16 settembre 2010.

La scusabilità dell’errore si configura istituto di carattere generale e la sua applicazione non va limitata ai soli casi di tardiva notifica o di non corretta individuazione dei controinteressati, ma comprende una più vasta area di fattispecie che per la peculiarità e novità della questione oggetto del contendere, per la complessità del quadro normativo riferito anche alle competenze degli organi nella materia, per oscillazioni di giurisprudenza ecc. si configurano idonee ad introdurre menomazioni e maggiore difficoltà nell’esercizio dei diritti di difesa (Cons. St., sez. VI, 3 agosto 2010, n. 5145).

Nel caso di specie l’art. 87 codice del processo amministrativo stabilisce il termine dimezzato mentre la disciplina previgente non prevedeva alcuna riduzione dei termini processuali nei giudizi in materia di silenzio.

A fronte del diverso regime processuale vigente nei due diversi momenti, e poiché il ricorso è stato notificato il 28 settembre 2010, quindi in un momento immediatamente successivo all’entrata in vigore del nuovo codice (16 settembre 2010), di deve ritenere che sussistono gli elementi di incertezza, derivanti dalla novità ed incompletezza delle previsioni normative, tali da giustificare l’accoglimento dell’istanza di riconoscimento dell’errore scusabile.

Il ricorso fondato

Ai sensi dell’art. 2 comma 1 L. 241/1990, l’amministrazione deve pronunciarsi su ogni istanza non palesemente abnorme dei privati, ed in conseguenza ha sempre l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, positivo o negativo (e che dia puntuale contezza delle relative ragioni) in ossequio ai principi di affidamento, legittima aspettativa, trasparenza, partecipazione, correttezza e buona amministrazione di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 14 dicembre 2004, n. 7955; Consiglio Stato, sez. V, 30 marzo 1998, n. 398).

Nel caso in esame, l’Amministrazione non ha adempiuto all’obbligo di provvedere, poiché, nonostante il decorso del termine previsto dalla legge non risulta ancora adottato un provvedimento espresso sull’istanza avanzata dalla ricorrente.

Conseguentemente, fermo restando il potere amministrativo di valutare nel merito la pretesa dedotta, il ricorso è fondato sotto il profilo dell’illegittimità del silenzio del Comune e va accolto nei sensi e limiti di cui in motivazione.

Sussistono valide ragioni per disporre la irripetibilità delle spese.
P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, dichiara l’obbligo, per il Comune di provvedere sull’istanza avanzata dalla ricorrente entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese irripetibili.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Antonio Cavallari, Presidente

Luigi Viola, Consigliere

Claudia Lattanzi, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *