Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 08-11-2011) 14-12-2011, n. 46261

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Crema, avverso la sentenza di condanna pronunciata dal giudice monocratico dello stesso tribunale il 14.12.2009, nei confronti di E. M., per i reati di tentata estorsione, lesioni personali e danneggiamento, unificati per continuazione, nella parte relativa alla concessione all’imputato dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 con riferimento al solo delitto di tentata estorsione.

Il ricorrente deduce che il giudicante non avrebbe tenuto conto del principio fissato con la sentenza delle sez. un. n. 3286 del 27.11.2008, secondo cui la circostanza in questione, nel caso di reato continuato, va distintamente considerata per ognuno dei reati in contestazione, che sotto questo profilo conservano la loro autonomia, mentre nella sentenza impugnata nessuna valutazione è contenuta in ordine alla sua applicabilità ai reati di lesioni personali e danneggiamento.

Il ricorso è inammissibile, non essendo chiaro, perchè il ricorrente non lo specifica, il risultato pratico perseguito con l’impugnazione, cioè se l’impugnazione debba intendersi finalizzata all’esclusione dell’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 4 sulla base della "somma" del danno economico derivato dai singoli reati, o al riconoscimento dell’attenuante per ogni imputazione.

Nel primo caso, le deduzioni del ricorrente sarebbero viziate da un’erronea lettura dell’arresto di legittimità citato in ricorso, alla stregua del quale l’attenuante bene potrebbe essere riconosciuta per il reato più grave, influendo sulla determinazione della pena base, e non per i reati satellite; nel secondo caso, sarebbe problematico il profilo dell’interesse.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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