Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46349 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 7 dicembre del 2010, in parziale riforma di quella resa il 3 marzo del 2009 dal tribunale della medesima città, dichiarava non doversi procedere nei confronti di B.L., in ordine alla contravvenzione relativa alla violazioni della legge sulle costruzioni in zona sismica, perchè si era estinta per prescrizione,e riduceva a mesi cinque di arresto ed Euro 7.500,00 di ammenda la pena che le era stata inflitta per la violazione della L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. b) ed L. n. 1086 del 1971, artt. 1 e 13.

Fatti ritenuti commessi fino al (OMISSIS).

L’imputata si era difesa sostenendo che le opere oggetto della contestazione erano state sanate in forza della concessione in sanatoria.

La Corte ha osservato che proprio dal provvedimento prodotto dalla ricorrente rilasciato il 15 novembre del 2001, a parziale modificazione di una precedente autorizzazione rilasciata il 1 marzo del 2001, emergeva la responsabilità della prevenuta. Questa infatti era stata autorizzata a curare lavori di "consolidamento statico adeguamento antisismico e realizzazione di un garage interrato nell’immobile sito in via (OMISSIS) piano terra, piano primo e piano seminterrato". Invece dal verbale di sopralluogo dell’11 novembre del 2002 era emerso che la stessa aveva provveduto ad una nuova edificazione previa demolizione del precedente manufatto.

Ricorre per cassazione la prevenuta per mezzo dei due difensori con separati ricorsi ma con motivi sostanzialmente comuni con i quali si deduce:

1) mancanza di motivazione per avere la Corte omesso di considerare quanto riferito dai verbalizzanti all’udienza del 22 settembre del 2008, siffatte dichiarazioni erano state non solo indicate ma anche riportate nei motivi d’appello ed avrebbero dovute essere valutate unitamente alla lettura del provvedimento rilasciato il 15 novembre del 2002 ossia in epoca successiva al sopralluogo.

2) la violazione degli artt. 157 e 159 c.p.p. perchè i reati si erano prescritti prima della sentenza impugnata. La Corte aveva errato nel computare il periodo di sospensione del corso della prescrizione;

3) omessa motivazione sul diniego del beneficio della sospensione condizionale.
Motivi della decisione

Il reato allo stato risulta prescritto essendo maturato alla data del primo gennaio del 2011 il termine prescrizionale prorogato di anni quattro e mesi sei, decorrente dal 15 novembre del 2002, avuto pure riguardo al periodo durante il quale il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell’imputato o del suo difensore per anni tre mesi sette e gg. 17.

Il primo motivo ancorchè eventualmente infondato non può considerarsi manifestamente tale poichè manca la motivazione sul rilievo difensivo, contenuto nei motivi d’appello, relativo alla deposizione resa dai verbalizzanti all’udienza del 22 settembre del 2008.

Un annullamento con rinvio sarebbe incompatibile con il principio che impone l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità.

Inoltre il periodo di sospensione del corso della prescrizione è stato determinato in maniera erronea dalla corte anche se il termine non era comunque scaduto prima della sentenza.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè i reati ascritti si sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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