Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46348

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 2.02.2010 la Corte d’appello di Napoli confermava la condanna alla pena dell’arresto, inflitta nel giudizio di primo grado (nel quale erano stati dichiarati estinti per prescrizione i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. c) e D.Lgs. n. n. 42720045, art. 181) a T.G. quale colpevole del reato di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., per avere occupato abusivamente un’area demaniale marittima.

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione sulla conferma dell’affermazione di responsabilità pur mancando l’elemento soggettivo del reato come emergeva dalla sentenza emessa dal pretore di Sessa Aurunca il 9.12.1996 che l’aveva assolta da un’analoga imputazione qualificando l’area in questione come terreno di uso civico.

Solo nell’anno 2002 era stato accertato che si trattava di area demaniale ed essa, fino ad allora in buona fede, si era attivata per regolare la sua posizione ottenendo in data 8.10.2007 concessione demaniale in sanatoria con efficacia retroattiva 1.01.2004.

Conseguentemente da tale data si era interrotta la permanenza del reato, che, tenuto conto del termine di anni 4 mesi 6, aumentato per rinvii del dibattimento richieste dalla difesa, si era prescritto prima della sentenza d’appello.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Risulta dalla prodotta certificazione del Comune di Sessa Aurunca del 26.10.2011 che l’imputata è ivi deceduta in data 26.09.2011.

Per l’intervenuta estinzione del residuo reato la sentenza deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato residuo estinto per morte dell’imputata.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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