Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11243 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.- Con ricorso al giudice del lavoro di Caltanissetta, L. M., dipendente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), esponeva di essere stata inquadrata nel profilo professionale D2, direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) con decorrenza 1.9.00 sulla base del c.c.n.l. 26 maggio 1999.

Sosteneva che, a fini giuridici ed economici, dovesse essere riconosciuta tutta l’anzianità maturata – anteriormente a quella data – per i servizi di ruolo e non di ruolo prestati, in luogo dell’anzianità convenzionale riconosciuta ex art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001 sulla base del sistema della temporizzazione, facendo applicazione della più favorevole norma dell’art. 66, comma 6, del contratto collettivo del Comparto Scuola del 4 agosto 1995, da ritenere ancora vigente.

2.- Accolta la domanda e proposto appello dal MIUR, la Corte d’Appello di Caltanissetta con sentenza n. 143/09 rigettava l’impugnazione.

Riteneva la Corte di merito che la norma dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, costituiva la lex specialis che regolava in via esclusiva la fattispecie, escludendo qualsiasi altra norma concorrente.

3.- Proponeva ricorso per cassazione la parte privata, prospettando più motivi di impugnazioni:

1) violazione degli artt. 87 e 142 del c.c.n.l. 24 luglio 2003, dell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, dell’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, sostenendo, anche in applicazione delle regole di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., che i dipendenti inquadrati nel profilo DSGA debbono essere inquadrati ai sensi non dell’art. 8 suddetto, ma ai sensi del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, in ragione del richiamo contenuto nell’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995;

2) violazione e falsa applicazione del criterio di ermeneutica del favor lavoratoris in relazione all’art. 34 del c.c.n.l. 26 marzo 1999, all’art. 8 del c.c.n.l. 15 marzo 2001, all’art. 87 del c.c.n.l.

24 luglio 2003, all’art. 142, comma 1, lettera f), punto 8, del c.c.n.l. 24 luglio 2003, all’art. 66, comma 6, del c.c.n.l. 4 agosto 1995, in ragione del richiamo del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 4;

3) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45 e dell’art. 3 Cost..

4. Si difendeva con controricorso l’Amministrazione.

5. Parte ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del ricorso.
Motivi della decisione

1. In conseguenza del deposito di atto di rinuncia agli atti del ricorso, deve constatarsi che sono state rispettate le prescrizioni di cui all’art. 390, commi 1 e 3, poichè l’atto di rinuncia risulta sottoscritto dal difensore, munito di mandato speciale a tale effetto, e regolarmente notificato all’Avvocatura dello Stato in data 9 maggio 2012, vale a dire entro il termine previsto dal comma 1 della norma testè richiamata.

Nel ribadire che risultano osservate le forme prescritte dal richiamato art. 390 c.p.c., vale bene aggiungere che, anche se la rinuncia non risulta accettata, tale circostanza non rileva ai fini dell’estinzione del processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c. al giudizio di cassazione (Cass., n. 9857 del 2011). La rinuncia non ha infatti carattere "accettizio" – non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali – (Cass., 23 dicembre 2005, n. 28675). Inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell’interesse a contrastare l’impugnazione (Cass., S.U., 9 marzo 1990, n. 1923 del 1990; Cass., n. 4446 del 1986).

Ricorrono giusti motivi, in relazione a quanto sopra evidenziato, per l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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