Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46347 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 19.01.2010 la Corte di Appello di Roma confermava la condanna alla pena di mesi 6 di reclusione Euro 200 di multa inflitta ad A.L. nel giudizio di primo grado quale responsabile dei reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (esecuzione di una tettoia in legno di circa mq. 20 senza permesso di costruire) e art. 349 c.p. (violazione dei sigilli apposti al manufatto abusivo).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputata denunciando violazione di legge e vizio di motivazione:

– per l’omessa declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione;

– sulla ritenuta configurabilità della contravvenzione perchè l’esecuzione di un modesto manufatto di natura pertinenziale è sottratta al regime permissorio;

– sulla ritenuta configurabilità del delitto perchè la posa in opera della guaina e della grondaia non costituiscono prosecuzione dei lavori;

– sulla disposta confisca del manufatto;

– sulla disposta demolizione del manufatto.

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Va, anzitutto, rilevato che il quarto motivo è fondato perchè "non può essere disposta la confisco, nè obbligatorio nè facoltativa, del manufatto abusivo a seguito della condanna per il reato prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. b) (esecuzione di lavori in difformità totale o in assenza del permesso di costruire o prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione), in quanto la stessa è incompatibile con l’ordine di demolizione, unica sanzione che consegue obbligatoriamente all’accertamento del predetta illecita" (Cassazione Sezione 3, n.9170 RV. 246200).

Pertanto la contravvenzione, commessa fino al (OMISSIS), è prescritta essendo già decorso (24.03.2010) il termine massimo di anni 4 mesi sei pur aumentato di giorni 14 per un rinvio del dibattimento disposto a richiesta della difesa.

Vanno conseguentemente eliminati la disposta confisca e l’ordine di demolizione del manufatto.

Nel resto il ricorso è infondato.

E’ stato accertato, in fatto, che il manufatto abusivo è stato sequestrato e che l’imputata, nominata custode, ha violato i sigilli compiendo nuovi lavori (accertamento del 10.09.2005).

Ha affermato questa Corte (RV. 166001) che, con l’apposizione dei sigilli, si attua una custodia meramente simbolica mediante la quale si manifesta la volontà dello Stato di assicurare cose, mobili o immobili, contro ogni atto di disposizione di persone non autorizzate.

Pertanto, il fatto costitutivo del reato di cui all’art. 349 c.p. consiste in qualsiasi atto che renda vana la predetta volontà e di esso risponde, "da solo o in concorso con altri, il custode giudiziario della cosa sottoposta a sequestro, il quale (ha) il dovere giuridico di impedire che il fatta si verifichi). In tal caso si verte in ipotesi di responsabilità personale diretta, non oggettiva. e incombe sul custode l’onere della prova degli eventuali caso fortuito o forzo maggiore, quali cause impeditive dell’esercizio del dovere di vigilanza e custodia" (Cassazione Sezione 3, n. 2989/2000, Capogna, RV. 215768), Ne consegue che, qualora sia riscontrata la violazione di sigilli, senza che il custode abbia avvertito dell’accaduto l’autorità, è lecito ritenere che detta violazione sia opera dello stesso custode, da solo o in concorso con altri, tranne che lo stesso dimostri di essere stato in grado di avere conoscenza del fatto per caso fortuito o per forza maggiore.

Non può, quindi, essere censurata la sentenza impugnata che ha ritenuto, alla stregua di dati obiettivi, la sussistenza del reato de quo (che "si perfeziona con qualsiasi condotto idonea a eludere l’obbligo d’immodificabilità del bene, pur In assenza di sigilli o segni esteriori dell’avvenuto sequestro, sempre che si tratti di soggetto comunque edotto del vincolo posto sul bene" (Cassazione Sezione 3, n. 37570/2002; RV. 222557)) essendo emerso che l’imputata, pur in presenza dei sigilli e pur consapevole di non essere in possesso di titolo autorizzativo, ha violato il divieto di assoluta intangibilità della cosa.

In conclusione, la sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla contravvenzione con l’eliminazione della relativa pena di mesi tre di reclusione Euro 100 di multa, mentre il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla contravvenzione di cui al capo a) perchè estinta per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione Euro 100 di multa, nonchè l’ordine di demolizione e la disposta confisca.

Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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