Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46345 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con sentenza del 14.12.2009 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa in data 21.2.2008, con la quale D.V.L. era stato condannato, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena (sospesa) di mesi 2 di arresto ed Euro 10.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) (capo a), L. n. 1086 del 1971, artt. 2, 3, 4 e 14 (capo b), L. n. 64 del 1974, artt. 1, 2 e 20 (capo c), unificati sotto il vincolo della continuazione.

Ricorre per cassazione D.V.L., a mezzo dei difensori, per violazione di legge in relazione alla omessa declaratoria di prescrizione dei reati.

Essendo stati i reati accertati in data 31.1.2005 e quindi prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005 si applicava l’art. 157 c.p. nella formulazione previgente.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 era perciò ampiamente maturato alla data di emissione della sentenza impugnata (14.12.2009).

2) Il ricorso è fondato.

La L. 7 dicembre 2005 n. 251, art. 10, comma 2 stabilisce che "Fermo restando le disposizioni dell’art. 2 c.p., quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell’art. 6 non si applicano ai procedimenti in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti".

Essendo stati i reati commessi prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, si applicavano indubitabilmente, ai fini del computo della prescrizione, le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 157 c.p. nella formulazione previgente.

Il termine massimo di prescrizione di anni 4 e mesi 6 (per il reato di cui al capo c), punito con la sola pena dell’ammenda, addirittura di anni tre) era quindi ampiamente decorso dia data di emissione della sentenza di appello (14.12.2009), essendo stato il reato commesso, secondo quanto riportato nel capo di imputazione, fino al (OMISSIS) (contestazione chiusa).

Va emessa pertanto immediata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione, previo annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *