Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46343 Costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Messina,con sentenza del 24 settembre del 2010, confermava quella resa dal tribunale della medesima città il 9 dicembre del 2004, con cui le persone indicate in epigrafe erano state condannate alla pena ritenuta di giustizia quali responsabili dei seguenti reati:

1) delitto p. e p. dall’art. 110 c.p., L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. C), D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, perchè, in concorso tra loro, A.S. quale progettista e direttore dei lavori, M.A., M.G., M.M., quali committenti, in zona agricola, trasformavano una soffitta in unità abitativa ed edificavano tre ville (una villa mono-familiare di mq 220 con annesso terreno di mq. 1000 ed una bifamiliare con annesso terreno di mq. 500 per ognuna delle due unità abitative, delle dimensioni di mq 120 ciascuna, unità abitative poste in vendita come tali già in stato di esecuzione,il tutto in totale difformità dalla concessione edilizia n. 14028 del 9.7.1997 rilasciata per la costruzione di case rurali e fabbricati destinati esclusivamente ad attività agricola;

2) del reato di cui alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. C) per avere con la realizzazione dell’opere di cui sopra lottizzato abusivamente il terreno agricolo oggetto dell’intervento edilizio;

3) del reato di cui al D.L. n. 490 del 1999, art. 163, art. 110 c.p. per avere realizzato le opere anzidette in zona vincolata(distanza dalla sponda del torrente (OMISSIS) inferiore ai 150 m.), senza il preventivo nulla osta paesaggistico. Fatti commessi fino al (OMISSIS).

I committenti si erano difesi sostenendo che le opere ritenute difformi erano interne mentre il direttore dei lavori aveva dichiarato di non essersi reso conto della difformità dei manufatti prima del sequestro.

I giudici del merito hanno disatteso le giustificazioni fornite dai prevenuti osservando che l’ A. era consapevole della difformità delle opere per l’evidenza della stessa e per il fatto che aveva presentato un progetto di variante; che non si era trattato di opere interne e che la lottizzazione si desumeva dal fatto che i committenti non erano agricoltori;che gli immobili erano stati venduti come ville allorchè erano ancora in costruzione.

Ricorrono per cassazione gli imputati per mezzo dei rispettivi difensori.

L’ A. deduce:

1) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sua compartecipazione essendo stato ritenuto corresponsabile solo per la sua qualità di direttore dei lavori, posto che fino al mese di settembre del 2000 i lavori erano sostanzialmente conformi al progetto e successivamente non era mai stata notata la sua presenza in cantiere;la difformità è stata accertata dopo la presentazione della domanda di variante;

2) violazione della norma incriminatrice perchè le divergenze riscontrate rispetto al progetto non costituivano difformità totali o variazioni essenziali; la modificazione della destinazione d’uso del sottotetto non è rilevante perchè la L.R. n. 4 del 2003, art. 18 prevede il recupero ai fini abitativi dei sottotetti; non è configurabile la lottizzazione perchè la zona non ha subito alcuna trasformazione e non sono state realizzate opere di urbanizzazione primaria;

3) la violazione del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 perchè il torrente (OMISSIS) non era inserito nell’elenco dei corsi d’acqua in epoca successiva al 1933 come richiesto dalla legge e comunque nell’elenco precedente era inserito solo per la parte che va dal km 6,500 dalla foce alle origini comprese le sorgenti che alimentano l’intero corso;

4) la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza.

Gli altri imputati deducono:

1) l’insussistenza, sia della lottizzazione, perchè le difformità sono interne e non costituiscono variazioni essenziali, sia del reato ambientale perchè nessun vincolo gravava sul terreno edificato;

2) la prescrizione dei reati maturata prima della decisione impugnata.
Motivi della decisione

L’eccezione di prescrizione è fondata, in quanto è maturato alla data del 10 aprile del 2010 il termine prescrizionale prorogato di anni quattro e mesi sei,secondo la disciplina vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005, tenuto pure conto del periodo durante i quali il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento dell’imputato o del suo difensore (dall’11 luglio del 2006 al 24 settembre del 2010 ossia per anni quattro, mesi due e gg 13).

Non emergono elementi rilevabili in questa sede per un proscioglimento con formula più favorevole dell’estinzione. Anzi per quello che si dirà in seguito la lottizzazione è configurabile.

L’unico problema che si pone consiste quindi nello stabilire se, a seguito del proscioglimento per prescrizione,debba o no essere confermata la confisca. In proposito va precisato che, secondo l’orientamento ormai consolidato di questa Corte (per tutte Cass. n. 39078 del 13/07/2009 – 08/10/2009;n 21188 del 2009, n5857 del 2011) la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 2) consegue non soltanto ad una sentenza di condanna, ma anche quando, pur essendo accertata la sussistenza del reato di lottizzazione abusiva nei suoi elementi oggettivo e soggettivo, non si pervenga alla condanna od all’irrogazione della pena per causa diversa,come ad esempio per la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

Tale soluzione è conforme alla giurisprudenza CEDU che non ritiene necessaria la condanna del proprietario della "res" per disporne la confisca, a condizione che sia accertata, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, la lottizzazione.

Occorre quindi stabilire se nella fattispecie la lottizzazione sia configurabile.

A norma della L. n. 47 del 1985, art. 18, vigente all’epoca del fatto per il quale si procede, sostanzialmente riprodotto nel D.P.R. n 380 del 2001, art. 30, si ha lottizzazione di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che comportino trasformazioni urbanistiche od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni e degli strumenti urbanistici vigenti o adottati…nonchè quando tale trasformazione venga predisposta attraverso il frazionamento e la vendita o atti equipollenti del terreno in lotti che, per le caratteristiche, quali le dimensioni in relazione alla natura del terreno ed alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l’ubicazione o l’eventuale previsione di opere di urbanizzazione denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio La lottizzazione quindi può essere commessa sia mediante il compimento di atti giuridici,come la divisione del suolo, la, vendita, ecc, sia mediante attività materiali come la costruzioni di edifici od opere di urbanizzazione, allorquando detti atti risultino diretti a pianificare ed utilizzare il territorio a scopi edilizi, in mancanza di un piano di lottizzazione convenzionale o di altro equipollente strumento urbanistico. Il concetto di lottizzazione, come risulta dalla definizione anzidetta, implica la trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo che diventa illecita se realizzata in un luogo dove tale trasformazione non è consentita ovvero se viene realizzata senza l’autorizzazione Le opere che determinano la trasformazione del territorio devono comunque avere una rilevanza causale nella trasformazione, in quanto devono influire sulla futura pianificazione del territorio, devono cioè porsi come fatti pregiudizievoli della riserva della pianificazione pubblica del territorio e non come semplici fatti diretti alla sottrazione del manufatto al controllo preventivo di conformità ai piani ed alle norme costituito dall’obbligo del permesso di costruire.

Nella fattispecie i prevenuti non si sono limitati a costruire in difformità dal progetto opere edili ma, con le loro azioni, hanno inequivocabilmente dimostrato l’intenzione di volere trasformare quell’area da agricola in sona residenziale. Tale intenzione è stata dai giudici del merito desunta dal fatto che gli imputati non avevano la qualifica di agricoltori e che avevano posto in vendita le costruzioni realizzate non come case rurali a servizio del fondo,ma come unità abitative civili autonome con annesso suolo non utilizzabile, per le ridotte dimensioni, a fini agricoli.

Nel caso in esame è sussistente la lottizzazione, in quanto tale reato è configurabile allorchè l’attività edificatoria sia solo fittiziamente connessa alla coltivazione ed allo sfruttamento produttivo di terreni agricoli, ma sia in realtà diretta a trasformare in residenziale una zona che nelle previsioni di piano aveva una destinazione esclusivamente agricola.

Alla stregua delle considerazioni svolte la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perchè i reati ascritti si sono estinti per prescrizione.

Il provvedimento di confisca va però confermato.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p..

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinti per prescrizione i reati ascritti.

Conferma il provvedimento di confisca.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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