Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46339 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze ha assolto Z. C. dal reato: a) di cui all’art. 474 c.p., mentre lo ha condannato per il reato: b) di cui al D.Lgs n. 313 del 1991, art. 1, comma 1, a lui ascritto per avere immesso in commercio giocattoli privi del contrassegno CE. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, che la denuncia per violazione di legge.
Motivi della decisione

Con un unico mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione delle norme sulla prescrizione.

Si deduce che il reato di cui alla affermazione di colpevolezza è punito con la sola pena dell’ammenda ed il fatto è stato commesso il (OMISSIS), nella vigenza del disposto di cui all’art. 157 c.p., n. 6), prima della entrata in vigore della legge di riforma n. 251/2005, che prevedeva il termine di prescrizione di due anni, prorogabili a tre per effetto degli atti interruttivi.

Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione del reato, come espressamente richiesto dal difensore dell’imputato.

Il ricorso è fondato.

Effettivamente il fatto è stato commesso dall’imputato in data (OMISSIS), prima dell’entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, che ha modificato l’art. 157 c.p. e ss..

Orbene, la previgente formulazione delle disposizioni in materia di reati contravvenzionali era più favorevole per l’imputato sicchè la stessa deve trovare applicazione nel caso in esame.

Ai sensi dell’art. 157 c.p., n. 6) e art. 160 c.p. il termine di prescrizione del reato di cui all’affermazione di colpevolezza è di tre anni e la stessa si è verificata il (OMISSIS), prima della pronuncia della sentenza impugnata, sicchè il giudice di merito avrebbe dovuto dichiararla.

Per l’effetto la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il residuo reato estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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