T.R.G.A. Trentino-Alto Adige Bolzano, Sent., 13-01-2011, n. 22

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con i ricorsi in epigrafe sono impugnati gli atti comunali e provinciali, in epigrafe indicati, con i quali, su richiesta della società odierna controinteressata, è stata approvata una variante al piano urbanistico del Comune di Fortezza, avente per oggetto:

a) lo stralcio della preesistente zona per insediamenti produttivi e della zona per lavorazione di ghiaia, nonché della strada comunale di tipo D, con ponte, relativamente alle particelle 253, 159/3, 519, 254/1, 344/1 e 252, in C.C. Mezzaselva,

b) l’inserimento di una zona per la lavorazione della ghiaia e di aree per la viabilità sulle pp.ff. 170/1 e 491/1, in C.C. Mezzaselva, nonché

c) l’integrazione delle norme di attuazione.

La modifica suddetta comportava il trasferimento delle esistenti zone di espansione per insediamenti produttivi e per la lavorazione della ghiaia dalle anzidette particelle su un’area poco distante, in precedenza destinata a verde agricolo e bosco, la quale, in virtù della variante urbanistica in questione, veniva destinata a zona per la lavorazione di ghiaia, con possibilità di realizzare impianti per la produzione di calcestruzzo, mediante inserimento di un’apposita disposizione nelle norme di attuazione al PUC.

La variante in questione è stata chiesta in quanto le aree fino a tale momento destinate a zona di espansione per insediamenti produttivi, nonché a zona per la lavorazione di ghiaia sono direttamente interessate dalla costruzione del tunnel di base del Brennero, per cui l’esistenza di impianti su tali aree è limitata nel tempo.

La società ricorrente espone di svolgere attività nel settore della lavorazione della ghiaia, degli inerti e nella produzione di cemento e di calcestruzzo e di avere effettuato un assai oneroso investimento, consistente nella realizzazione di un nuovo impianto ghiaia e cemento nella zona produttiva di Varna, che ritiene, almeno parzialmente, frustrato dalla modifica dell’assetto urbanistico. Sostiene, inoltre, di aver richiesto la concessione di coltivazione della cava di ghiaia denominata "P.", sita nel Comune di Fortezza, sulle pp.ff. 254, 252, 251/1, 255/1, 254/1, C.C. Mezzaselva. Titolare di predetta concessione è attualmente la controinteressata società A.G.O. di A. P. & Co. Sas, che, tuttavia, secondo la ricorrente, non avrebbe, almeno fino alla data di presentazione del ricorso, avviato la coltivazione della cava. La ricorrente avrebbe avuto, inoltre, intenzione di chiedere l’assegnazione della p.f. 254/1 C.C. Mezzaselva, destinata, prima dell’adozione della variante urbanistica, a zona per insediamenti produttivi.

A fondamento del ricorso n. 293/08 la ricorrente ha dedotto i seguenti motivi:

1. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, legge prov. 11 agosto 1997, n. 13 (LUP). Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge prov. 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per radicale omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per totale travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Sviamento di potere e falsità della causa";

2. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 11 legge prov. 19 maggio 2003, n. 7 (Disciplina delle cave e delle torbiere). Violazione e falsa applicazione del capo V (Zone per insediamenti produttivi) della legge prov. 11 agosto 1997, n. 13 (LUP). Eccesso di potere per radicale omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per totale travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Sviamento di potere e falsità della causa. Incompetenza";

3. "Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 6, legge prov. 19 maggio 2003, n. 7. Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 12 e 13, legge prov. 11 agosto 1997, n. 13. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge prov. 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria; totale travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto di motivazione";

4. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21 LUP. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 ss. del Regolamento di esecuzione LUP, DPGP 23.2.1998 n. 5. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione";

5. "Violazione dell’art. 52 LR 01/93. Violazione degli artt. 19, 20 e 21 della LUP e dell’art. 28 n. 2 b) del TU sull’ordinamento dei comuni. Incompetenza".

A fondamento del ricorso introduttivo n. 155/09 la società ricorrente – oltre ai motivi già dedotti nel ricorso n. 293/08, riproposti per illegittimità derivata, anche nei confronti degli atti impugnati con il ricorso n. 155/09 – ha dedotto i seguenti ulteriori motivi:

6. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 19, 20 e 21, legge prov. 11 agosto 1997, n. 13 e s.m. (LUP). Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge prov. 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per radicale omessa valutazione e traviamento di circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Falsità della causa e sviamento di potere";

7. "Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 19, 20 e 21, legge prov. 11 agosto 1997, n. 13 e s.m. (LUP). Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 legge regionale n. 1/1993. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28, TU sull’Ordinamento dei Comuni";

8. "Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 19, 20 e 21, legge prov. 11 agosto 1997, n. 13 e s.m. (LUP). Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge prov. 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per travisamento di circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione";

9. "Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 19, 20 e 21, legge prov. 11 agosto 1997, n. 13 e s.m. (LUP). Violazione e falsa applicazione degli artt. legge prov. sull’accesso. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge prov. 22 ottobre 1993, n. 17. Eccesso di potere per radicale omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per totale travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Sviamento di potere e falsità della causa. Incompetenza";

10. "Violazione e falsa applicazione degli art. 165 ss., del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7, legge prov. 22 ottobre 1993, n. 17. Violazione del principio di leale collaborazione. Eccesso di potere per radicale travisamento delle circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per difetto di motivazione";

11. "Violazione e falsa applicazione degli art. 3, legge prov. 19 maggio 2003, n. 7. Violazione e falsa applicazione del capo V (Zone per insediamenti produttivi) della legge prov. 11 agosto 1997, n. 13 (LUP). Eccesso di potere per radicale omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per totale travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Sviamento di potere e falsità della causa".

A fondamento dell’atto recante motivi aggiunti (ricorso n. 155/09) la società ricorrente ha dedotto i seguenti ulteriori motivi:

12. "Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, degli artt. 19, 20 e 21, legge prov. 11 agosto 1997, n. 13 e s.m. (LUP). Eccesso di potere per radicale omessa valutazione di circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per totale travisamento dei fatti. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria. Eccesso di potere per motivazione carente, contraddittoria ed illogica";

13. "Violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 6 della legge provinciale 19 maggio 2003, n. 7. Eccesso di potere per radicale omessa valutazione e travisamento di circostanze di fatto e di diritto. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria. Illogicità manifesta. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione. Falsità della causa e sviamento di potere";

In entrambi i ricorsi si sono costituiti in giudizio il Comune di Fortezza e la società A.G.O. di A. P. & Co. Sas, mentre la Provincia Autonoma di Bolzano si è costituita nel solo ricorso n. 155/09.

I procuratori del Comune di Fortezza e della società controinteressata (in entrambi i ricorsi) e il procuratore della Provincia Autonoma di Bolzano (nel ricorso n. 155/09), hanno eccepito l’inammissibilità dei ricorsi, per carenza di legittimazione e/o difetto di interesse a ricorrere. Nel merito, le parti costituite hanno chiesto il rigetto dei ricorsi, siccome infondati.

Nei termini di rito tutte le parti hanno depositato memorie a sostegno delle rispettive difese.

All’udienza pubblica del 24 novembre 2010 i ricorsi sono stati trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. In limine litis evidenti ragioni di connessione oggettiva inducono il Collegio a disporre la riunione dei ricorsi in esame, ai fini di un’unica decisione.

2. In primo luogo occorre affrontare le eccezioni di carenza di legittimazione a ricorrere e di interesse a ricorrere sollevate dalle difese delle Amministrazioni.

Le eccezioni sono fondate.

E’ noto che la giurisprudenza riconosce la legittimazione a ricorrere contro atti urbanistici a tutti i cittadini residenti nel Comune interessato dagli effetti dell’atto di pianificazione, verificando però la sussistenza dell’interesse alla luce del requisito della c.d. vicinitas, che indica l’appartenenza del soggetto al territorio interessato dall’azione amministrativa. La legittimazione ad agire non viene estesa a tutti i cittadini, ma solo a coloro che vantino la titolarità di un interesse che si pone in una situazione di stabile collegamento con l’area su cui il provvedimento contestato interviene (cfr, ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 9 giugno 1970 n. 523).

Per quanto riguarda la situazione di "stabile collegamento" con la zona interessata dall’attività edilizia, che legittima un soggetto ad agire, essa può derivare dalla proprietà o dal possesso di un immobile ovvero dalla residenza o domicilio in detta zona o da altro titolo di frequentazione di quest’ultima.

Al fine di contrastare l’aleatorietà di siffatto criterio, la giurisprudenza ha poi valorizzato l’altra condizione dell’azione, costituita dall’interesse a ricorrere, affermando che "l’interesse a ricorrere contro gli strumenti di pianificazione urbanistica, che riguardino aree diverse da quelle di proprietà del ricorrente, sussiste quindi allorché la nuova destinazione urbanistica incida sul godimento o sul valore di mercato dell’area o, comunque, su interessi propri del ricorrente stesso" (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 10 agosto 2004, n. 5516).

In merito al requisito dello stabile collegamento risulta dagli atti ed è incontestato che la ricorrente, al momento della presentazione dei ricorsi, non era proprietaria di beni immobili nel Comune di Fortezza, interessato dalla variante urbanistica impugnata; né era titolare di altri diritti reali o di godimento.

Per quanto riguarda l’interesse a ricorrere, la ricorrente afferma di essere "una società attiva nel settore della lavorazione della ghiaia, degli inerti e nella produzione di cemento e di calcestruzzo" e che "nell’esercizio dell’attività d’impresa, la ricorrente sta completando un importante ed assai oneroso investimento nella zona produttiva di Varna (pf. 732/1 C.C. Varna), volto a realizzare un impianto ghiaia e cemento con distributore di carburante ad uso privato interno, officina, uffici e magazzini, di nuova generazione, giusta concessione n. 60/2006, rilasciata dal Comune di Varna il 20.11.2006". Al dichiarato fine di ammortizzare gli importanti investimenti di cui sopra, la ricorrente afferma, inoltre, da un lato, che ha "richiesto la concessione di coltivazione di una limitrofa cava di ghiaia, localizzata sul territorio del Comune di Fortezza (pp.ff. 254/1, 252, 251/1, 255/1, 254/1 C.C. Mezzaselva), denominata "P.’" e, dall’altro, che "sta predisponendo la domanda di assegnazione della "zona di espansione per insediamenti produttivi’, sita sulla p.f. 254/1 C.C. Mezzaselva, la quale non risulta oggetto di alcuna assegnazione e per la quale non è stato neppure elaborato alcun piano di attuazione". Il nuovo assetto urbanistico, oltre a pregiudicare in maniera irreparabile l’interesse della ricorrente alla coltivazione della cava ed all’assegnazione della zona produttiva, "preconizza pure una situazione di concorrenza sleale ed illegittima, che va a ledere gravemente gli interessi economici della ricorrente, quale impresa dedita alla produzione ed alla lavorazione del calcestruzzo".

Osserva il Collegio che la mera intenzione di chiedere l’assegnazione della p.f. 254/1 in C.C. Mezzaselva non è sufficiente a radicare l’interesse a ricorrere della società B.E. Srl, essendo evidente che tale "intenzione" non potrebbe comunque aver ingenerato in capo alla ricorrente alcun interesse meritevole di tutela, ma solo un interesse di mero fatto. Oltretutto, la ricorrente non ha nemmeno provato di essere in possesso dei requisiti per poter chiedere l’assegnazione del terreno di cui si tratta.

Né può l’interesse a ricorrere sorgere per il solo fatto di avere "chiesto" il rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava "P.", che non sarebbe stata sfruttata per anni dalla società controinteressata.

Invero, la domanda di coltivazione di una cava può essere presentata dal proprietario del suolo, dall’usufruttuario, dall’enfiteuta, dai loro aventi causa oppure da un terzo autorizzato dal proprietario del suolo (cfr. artt. 3, comma 1, e 4, comma 2, della L.P. 19 maggio 2003, n. 7, come sostituiti dall’art. 9, comma 1, della L.P. 13 novembre 2009, n. 10; cfr. anche artt. 5 e 7 della L.P. 19 maggio 2003, n. 7, nel testo in vigore al momento della presentazione dei ricorsi).

Nel caso di specie, la società ricorrente non può vantare alcun titolo valido al rilascio dell’autorizzazione alla coltivazione della cava "P.", in quanto la cava è di proprietà della società A.G.O. di L. P. & Co. Sas (cfr. doc. n. 8 della ricorrente), la quale è attualmente anche in possesso dell’autorizzazione alla coltivazione della stessa (cfr. doc.ti n. 7, 14 e 15 della ricorrente sub RG n. 155/09); né risulta agli atti che siano stati adottati provvedimenti di decadenza o revoca della suddetta autorizzazione.

Deve escludersi, infine, che la variante al piano urbanistico impugnata possa determinare una situazione di concorrenza sleale e di lesione degli interessi economici della ricorrente (peraltro meramente denunciate e non dimostrate), idonee a fondare l’interesse a ricorrere della società B.E. Srl.

In sostanza, la ricorrente lamenta che con l’adozione della variante sarebbero state precostituite le condizioni urbanistiche per la realizzazione di un impianto di calcestruzzo.

Sennonché, la variante, sul punto, non risulta innovativa, posto che la produzione di calcestruzzo era ammessa sulla p.f. 254/1 anche prima della modifica urbanistica impugnata: infatti, l’art. 3, comma 4, della citata legge provinciale n. 7 del 2003 (nel testo antecedente alla modifica introdotta con la L.P. n. 10 del 2009), stabiliva che "la realizzazione e l’esercizio di impianti per la lavorazione di materiali diversi da quelli indicati nel comma 3, nonché impianti di calcestruzzi…sono consentiti su aree destinate nei piani urbanistici comunali alla lavorazione di ghiaia e in zone per insediamenti produttivi, ad eccezione di impianti temporanei interni ai cantieri".

Per le esposte considerazioni, la società ricorrente difetta della legittimazione a ricorrere e dell’interesse a ricorrere contro gli atti di approvazione della variante impugnati. I ricorsi devono, perciò, essere dichiarati inammissibili.

Le spese di giudizio sono liquidate secondo soccombenza dal seguente dispositivo.
P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti come in epigrafe indicati, previa loro riunione, li dichiara INAMMISSIBILI, come da motivazione.

Condanna la società ricorrente a rifondere al Comune di Fortezza, alla Provincia Autonoma di Bolzano e alla società controinteressata le spese dei giudizi, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 (duemila/00) a favore di ciascuna delle parti.

I contributi unificati rimangono a carico della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2010 con l’intervento dei magistrati:

Margit Falk Ebner, Presidente

Hugo Demattio, Consigliere

Luigi Mosna, Consigliere

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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