Cons. Stato Sez. IV, Sent., 14-01-2011, n. 187

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con la sentenza impugnata indicata in epigrafe, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso, con successivi motivi aggiunti, proposto dall’odierno appellante, all’epoca Generale di Brigata dell’Arma Aeronautica rnn. in s.p.e., avverso i provvedimenti relativi al giudizio di avanzamento " a scelta" al grado superiore effettuato dalla CSA dell’Aeronautica per l’anno 2005, nella cui graduatoria di merito gli è stato attribuito il punteggio di 26,97/30 tale da collocarlo al 16° posto della graduatoria stessa, con preclusione dell’iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore formato per tale anno, dal quale risultano tre promozioni.

Il T.A.R. ha ritenuto infondate le censure prospettate dal ricorrente in relazione tanto al supposto vizio di eccesso di potere in senso assoluto, quanto alla dedotta carenza di motivazione dei giudizii e delle valutazioni formulati dalla C.S.A., quanto, infine, alla presunta disparità di trattamento in senso relativo operata dall’Amministrazione nell’esercizio dell’attività valutativa.

La sentenza è appellata dall’originario ricorrente, il quale, riprodotti testualmente i motivi di diritto formulati in primo grado, ne censùra poi alcune pretese contraddizioni, omissioni ed inesattezze.

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione della Difesa, la quale, con successiva memoria, si è limitata a riportarsi alle difese svolte in primo grado.

Non si sono costituiti in giudizio i controinteressati evocati.

Con Ordinanza n. 3627/2010, pronunciata nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2010, la Sezione ha preso atto della rinuncia alla domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza appellata.

Con memoria in data 23 novembre 2010 l’appellante ha riassunto i punti salienti della controversia, puntualizzandone taluni aspetti.

La causa è stata chiamata e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 7 dicembre 2010.

2. – Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità della produzione documentale effettuata da parte appellante in data 8 novembre 2010 e della memoria depositata in data 25 novembre 2010, per un duplice ordine di ragioni:

– da un lato, per violazione del termine perentorio, di cui all’art. 54 c.p.a., cui è possibile derogare, da parte del Collegio, solo su richiesta di parte, nella fattispecie nemmeno intervenuta;

– dall’altro, in forza del divieto di ammissione di nuovi documenti nel giudizio di appello, di cui all’art. 104 c.p.a., al quale il Collegio non ritiene che sussistano le condizioni per fare eccezione, non trattandosi, come meglio si vedrà nella trattazione del mérito, di documenti, che possano in qualche modo ritenersi indispensabili ai fini della decisione.

3. – Ciò posto, l’appello è in parte inammissibile ed in parte infondato.

4. – Esso è invero inammissibile laddove la parte appellante non ha censurato la sentenza impugnata esponendo le ragioni per le quali essa sarebbe erronea, ma si è limitata a richiamare le deduzioni svolte in primo grado, motivatamente disattese dal Tar.

Orbene, ai sensi dell’ art. 6, n. 3, del r.d. n. 642 del 1907 (ratione temporis applicabile alla fattispecie), del quale occorre tener conto anche nel giudizio di appello per effetto del richiamo contenuto nell’art. 29, primo comma, della legge n. 1034 del 1971, sussiste l’obbligo della specificità dei motivi di gravame da parte dell’appellante, il quale è tenuto ad una precisa e non meramente generica indicazione delle censure, concernenti in primis la sentenza di primo grado, che, ove articolata in una pluralità di capi e punti autonomi tra loro, deve essere in particolare investita da censure attinenti a ciascuno di essi (Cons. St., VI, 3 novembre 2009, n. 6805).

Secondo una consolidata giurisprudenza (Cons. di Stato, IV, nn. 3467 e 5760 del 2006; IV, n. 3997 del 2007; VI, n. 113 del 1990), cui il Collegio aderisce, nel giudizio di appello l’atto impugnato non è il provvedimento dell’amministrazione, bensì la sentenza del Tar e l’appellante ha quindi l’onere di confutare le argomentazione del giudice di primo grado indicando i motivi per i quali la sentenza sarebbe erronea e da riformare; non è quindi consentito, nonostante l’effetto devolutivo del gravame, il mero richiamo ai motivi ed in genere agli atti difensivi svolti in primo grado, perché quelle censure e quegli atti non sono chiaramente in grado di adempiere alla necessaria funzione critica nei confronti della sentenza impugnata, che è ad essi posteriore.

Nella specie, l’atto di appello non confuta le argomentazioni del Tar (limitandosi, come già detto, a riprodurre testualmente i motivi aggiunti di primo grado) quanto meno nella parte in cui il Giudice di primo grado ha argomentatamene ritenuto infondate le censure proposte dal ricorrente in relazione al dedotto vizio di eccesso di potere in senso assoluto; e dunque esso è per tal verso inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato del relativo capo della sentenza impugnata.

5. – Venendo, ora, ai motivi di appello specificamente proposti (sufficientemente specifici in quanto correlati alla motivazione della sentenza impugnata, essendo in essi la manifestazione volitiva dell’appellante formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le pertinenti critiche indirizzate alla motivazione e l’indicazione, sia pure in forma succinta, degli "errores" attribuiti alla sentenza censurata, correlati alla motivazione di quest’ultima e quindi più o meno articolati a seconda della maggiore o minore specificità dei singoli punti della motivazione), viene anzitutto in considerazione la prima censura, con la quale l’appellante denuncia la "manifesta contraddizione" rilevabile nella sentenza impugnata, laddove prima, si sottolinea con l’atto di appello, in essa si afferma testualmente che "il Collegio ritiene che le censure proposte dal ricorrente siano fondate nei limiti di seguito indicati" e poi, dopo "brevi considerazioni tendenti ad evidenziare una presunta equivalenza dei titoli del ricorrente rispetto a quelli dei promossi" (pag. 42 app.), si finisce invece per ritenere il ricorso infondato, respingendolo.

Il motivo è infondato.

Rileva invero in proposito il Collegio che, se pure è vero che il Giudice di primo grado, una volta "fissati i limiti del sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo" nella materia de qua, ha anteposto all’esame (ed alla statuizione di infondatezza) delle singole censure proposte, l’apodittica affermazione dall’appellante sopra richiamata, purtuttavia nessuna "inattendibilità" ne deriva alla sentenza impugnata, dal momento che l’esatto contenuto della pronuncia va individuato alla stregua del dispositivo, integrato con la motivazione della sentenza, nella parte in cui la medesima rivela l’effettiva volontà del Giudice.

Ne consegue che, in assenza di un vero e proprio contrasto tra dispositivo e motivazione, è da ritenere prevalente, nell’àmbito di questa, la statuizione (reiettiva) resa in sede di scrutinio delle singole doglianze, sì che la sentenza appellata va interpretata in base all’unica statuizione, che, in realtà, essa contiene, che è di reiezione di ognuno dei motivi proposti.

La comprensione di siffatto esatto contenuto della pronuncia non è invero impedita dalla veduta, impropria, formulazione riassuntiva anteposta all’esame dei singoli motivi, che non trova rispondenza alcuna nella successiva, analitica, motivazione della sentenza, dalla quale si desume con assoluta chiarezza e senza possibilità di equivoci che il Giudice di primo grado ha ritenuto insussistenti tutti i vizii dedotti ed in tal senso è inequivocabilmente l’effettiva portata precettiva della decisione.

6. – In relazione al secondo motivo di ricorso (con il quale si lamenta "l’assoluto silenzio della sentenza appellata su un punto… di fondamentale importanza per dimostrare l’eccesso di potere posto in essere nei confronti del ricorrente sotto i molteplici profili denunciati (e cioè sulla deduzione di cui a pag. 14 dei motivi aggiunti relativa allo svolgimento da parte del ricorrente, durante il periodo di comando nella 9^ Brigata Aerea, di)… una delicata e meritoria opera per far emergere un annoso traffico di tangenti sui lavori che verranno svolti in Aeroporto"), è sufficiente rilevare che la censùra, così come formulata in appello, si appalesa inammissibile se riferita, come sembra, ad una pretesa natura punitiva della mancata promozione con riguardo al rifiuto dell’interessato (emergente da detta vicenda) "di partecipare al suddetto giro di affari" (trattandosi di profilo di censura che non trova affatto corrispondenza nelle deduzioni di primo grado, in cui detta circostanza veniva solo evocata a sostegno della censura di eccesso di potere in senso assoluto in sede di illustrazione degli incarichi "di particolare rilievo e prestigio" svolti dal ricorrente); ed infondata nella misura in cui può ritenersi riferita invece ad una mancata valutazione, da parte della C.S.A., ai fini della formazione e dell’espressione del giudizio complessivo demandatole, di tale "delicata e meritoria opera", giacché, fermo che il vizio di eccesso di potere non è configurabile, secondo consolidati insegnamenti giurisprudenziali della Sezione, se il giudice amministrativo, per affermarlo, deve sostituirsi alla Commissione di avanzamento nella valutazione della qualità dei singoli elementi presi in considerazione (Cons. St., IV, n. 7149 del 2005; IV, n. 8207 del 2009 e, da ultimo, 13 ottobre 2010, n. 7482), è pacifico che il giudizio della C.S.A. (espressione di esercizio di potere valutativo, del quale sono com’è noto apprezzabili solo quelle palesi disfunzioni, in presenza delle quali il vizio della valutazione di mérito trasmoda in eccesso di potere per manifesta irrazionalità) deve trovare un preciso riferimento oggettivo – ai sensi dell’art. 9 del regolamento emanato con D.M. n. 571/1993 – nelle risultanze delle note caratteristiche che accompagnano lo sviluppo di carriera dell’ufficiale, avendo esse la precisa funzione di documentare nel tempo le qualità soggettive, l’impegno ed il rendimento, di cui l’ufficiale ha dato mostra nei diversi periodi di servizio e negli incarichi (Cons. St., IV, 25 giugno 2010, n. 4132).

Lo stesso Giudice, del resto, deve basare il suo esame sulle risultanze della documentazione caratteristica senza passare ad apprezzamenti di merito riservati all’Amministrazione (Cons. St., sez. IV, 31/3/2009, n. 1901; id., n. 3339/2008).

Orbene, della detta, encomiabile, attività invocata a suo mérito dall’appellante, non v’è traccia nella documentazione caratteristica a lui riferita, sì che non può il Giudice effettuarne un’autonoma valutazione, stanti i noti limiti del suo sindacato nelle controversie di cui si tratta, segnati dalla necessità di rispettare la linea che comunque separa il giudizio di legittimità dalla valutazione di merito, squisitamente discrezionale, demandata in via esclusiva all’apprezzamento del competente organo valutatore (Cons. St., sez. IV, 10 dicembre 2009, n. 7736; cfr. anche sez. IV, 17 dicembre 2008, n. 6248).

7. – Scendendo, infine, all’esame delle singole "inesattezze", che, a parere dell’appellante, inficierebbero la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata nel suo complesso la dedotta censura di eccesso di potere in senso relativo, valga anzitutto notare come l’appellante limiti nel secondo grado di giudizio il raffronto della sua posizione a quella del solo controinteressato P., sì che, quanto all’assenza del citato vizio all’ésito dell’operato raffronto della posizione del ricorrente con gli altri controinteressati iscritti in quadro, le osservazioni reiettive formulate dal Giudice di primo grado, in quanto non sottoposte a critica con l’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per le quali esse sarebbero errate, devono ritenersi ormai passate in giudicato.

Quanto, invece, alle dedotte "inesattezze", relative all’esame operato dal T.A.R. in ordine alla percepibilità delle concrete ragioni, sul cui fondamento il punteggio attribuito al ricorrente è stato inferiore a quello riportato dal parigrado controinteressato P. (p. 26,97 a fronte di p. 27,28), il percorso argomentativo seguito dal Giudice di primo grado appare immune dai vizii dedotti, in ordine:

– al risultati conseguiti dai due militari posti a raffronto al corso di perfezionamento, avendo correttamente il T.A.R. considerato "migliori" quelli del controinteressato (17° su 61) rispetto a quelli del ricorrente (26° su 98): ed invero, fatto pari a 100 il numero dei frequentanti di entrambi i corsi, la posizione del controinteressato risulterebbe la n. 28, mentre quella raggiunta dal ricorrente risulterebbe la n. 27;

– alla lamentata mancata esperienza, in capo al controinteressato ed a differenza del ricorrente, del comando di "enti veramente operativi", giacché si ritiene di norma preclusa al Giudice amministrativo la valutazione dell’importanza degli incarichi rivestiti dagli ufficiali al fine di giustificare un diverso giudizio dei candidati oggetto dello scrutinio posto in essere per l’avanzamento;

– al maggior numero di espressioni elogiative rilevato dal Giudice di primo grado a vantaggio del controinteressato (rivelandosi del tutto generica l’avversa deduzione, secondo cui "il P. ha spesso cambiato incarico ed ha quindi avuto più schede", che non tiene comunque conto del fatto che, in presenza di più schede relative allo stesso periodo di carriera preso in considerazione, la circostanza che un maggior numero di compilatori e revisori si sia orientato per la formulazione di espressioni elogiative va comunque a tutto vantaggio della figura del controinteressato, denotando un consenso diffuso tra i superiori circa i suoi mériti) ed alla sottolineata circostanza fattuale che le schede di valutazione del ricorrente siano state per cinque anni controfirmate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa (giacché essa, dovuta semplicemente all’incardinamento dell’attività del dipendente per tale periodo in una struttura direttamente riconducibile al predetto organo di vertice, non vale certo a conferire maggior valore alla obiettiva valutazione effettuata, i cui parametri devono intendersi, a parità di grado, comunque uniformi);

– al contestato quadro di accertamento della conoscenza della lingua inglese secondo l’appellante desumibile dalla sentenza, laddove invece la stessa, rileva il Collegio, nell’operare il raffronto tra la posizione del medesimo e quella del controinteressato qui considerato, non ha affatto preso in esame tale aspetto, che comunque vede i due soggetti, per lo meno in relazione alla documentata frequenza di corsi di lingua inglese, porsi in posizione non dissimile;

– ai migliori risultati indubbiamente conseguiti dal ricorrente, rispetto al controinteressato, in Accademia, al corso normale ed al corso superiore della scuola di guerra aerea, dei quali il Giudice di primo grado dà correttamente conto, per poi sottolineare, non incongruamente, i lodevoli risultati raggiunti dal controinteressato con la frequenza (a differenza del ricorrente) di "svariati altri corsi", in ordine ai quali l’appellante nulla eccepisce (se non il possesso, da parte sua, di "qualifiche di fondamentale importanza" non possedute dal controinteressato), sì che ne risulta comunque un quadro delle qualità culturali ed intellettuali dell’appellante, dal quale non è dato cogliere un complessivo profilo dell’appellante stesso incondizionatamente e sicuramente superiore o, almeno, identico a quello dell’altro pari grado, tenuto conto del carattere articolato e complesso del giudizio che deve darsi dalla C.S.A., nel quadro di una unitaria valutazione dei molteplici elementi di carriera, che entrano a far parte di tale specifica voce valutativa.

Inammissibile, infine, si rivela la deduzione in sede di appello, quali elementi di fatto differenziali in favore del ricorrente di tale portata, secondo la sua prospettazione, da orientare per la configurazione di una valutazione macroscopicamente irragionevole od incoerente posta in essere dalla Commissione in suo danno con pretesa diversità di metro valutativo rispetto a quello utilizzato per il controinteressato, dei seguenti elementi personali e di servizio non utilmente prospettati a sostegno della corrispondente censura di eccesso di potere in senso relativo svolta in primo grado: il maggior numero di opre di volo; lo svolgimento di attività didattiche; le sue qualità di istruttore di specialità tattiche e di trasporto tattico su velivolo G222; il numero di ore di violo di guerra.

Ed invero costituisce ampliamento della domanda, inammissibile in appello in forza del noto divieto dello ius novorum, la deduzione di presupposti di fatto nuovi rispetto a quelli, alla stregua dei quali un determinato vizio sia stato denunciato con ricorso originario, non essendo consentito in grado di appello un nuovo tema di indagine, basato su nuovi elementi di fatto, in ordine alla sussistenza o meno delle pur già sollevate questioni di legittimità dell’atto oggetto del giudizio.

8. – Per finire, va ricordato, quanto alla dedotta "palese… discordanza tra il giudizio emesso sul valutando ed il punteggio attribuitogli", che la censura si appalesa inammissibile in quanto nuova, essendo essa stata per la prima volta formulata in appello; essa si rivela comunque infondata, atteso che, fermo che nel giudizio di avanzamento non è configurabile una autonomia valutativa per singole categorie nel quadro di una mera sommatoria numerica assumendo carattere prioritario quella valutazione complessiva finale ancorata ad elementi desumibili dalla documentazione caratteristica ma considerati nel loro insieme tipica di un giudizio caratterizzato da amplissima discrezionalità (Cons. St., IV, 6 ottobre 2010, n. 7341), va osservato che la Commissione di avanzamento interpreta i dati di carriera dei singoli ufficiali secondo un processo di elaborazione e di sintesi, che consente di rilevare al meglio la personalità complessiva di ciascun valutando, non riducendosi la funzione valutativa ad una mera attività di riscontro numerico dei titoli; ne consegue, quindi, che la redazione delle schede di valutazione in sede di scrutinio per l’avanzamento rappresenta solo un atto di sintesi successivo alla fase orale, mentre il momento centrale del giudizio è costituito dall’attribuzione di un punteggio numerico, che rappresenta l’unico elemento in grado di precisare anche le più sottili sfumature di merito ed al quale rimane legato il valore di discriminazione per la formazione della graduatoria (Cons. St., IV, 9 luglio 2010, n. 4452).

9. – Sulla scorta di quanto sopra esposto, l’appello, come già detto, deve essere in parte dichiarato inammissibile ed in parte respinto, in quanto infondato.

9. – Le spese del presente grado di giudizio possono essere integralmente compensate fra le parti, sussistendo giusti motivi in relazione alla natura della controversia.
P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, in parte lo dichiara inammissibile ed in parte lo respinge e, per l’effetto, conferma, nei sensi di cui in motivazione, la sentenza impugnata.

Spese ed onorarii del presente grado integralmente compensati fra le parti.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 7 dicembre 2010, dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Quarta – riunito in Camera di consiglio con l’intervento dei seguenti Magistrati:

Gaetano Trotta, Presidente

Anna Leoni, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere, Estensore

Sergio De Felice, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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