Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46335

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di Patti, con sentenza del 10 dicembre del 2009, ha condannato C.M.A. alla pena di Euro 516 di ammenda, avendola ritenuta responsabile del reato di cui al R.D. 30 marzo 1942, n. 327, artt. 54 e 1161 per occupazione di suolo demaniale con una struttura in legno adibita a bar. Fatto accertato il (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputata deducendo:

1) L’irrituale notificazione del verbale di udienza del 21 febbraio del 2007 al difensore che aveva rinunciato al mandato;

2) la prescrizione del reato maturata prima della sentenza impugnata, ma non rilevata dal tribunale.

Il collegio rileva che il secondo motivo è fondato perchè la contravvenzione ascritta, ritenuta commessa il (OMISSIS), si è estinta per prescrizione essendo maturato il 16 novembre del 2008, ossia prima della sentenza impugnata, il termine prescrizionale prorogato di anni quattro e mesi sei, avuto pure riguardo ai periodi durante i quali il dibattimento è rimasto sospeso per impedimento del difensore (dal 19 luglio del 2006 al 21 febbraio del 2007 e dal 30 maggio del 2006 al 19 luglio del 2006).

Non ricorrono le condizioni per un proscioglimento nel merito perchè la configurabilità del reato non è stata contestata neppure dalla ricorrente.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato ascritto è estinto per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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