Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46334 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Roma,con sentenza del 16 marzo del 2010, confermava quella resa il 13 ottobre del 2008 dal tribunale di Latina,sezione distaccata di Terracina, con cui nei confronti dell’attuale ricorrente P.O. e di altri coimputati non ricorrenti si era dichiarato non doversi procedere, in ordine al reato di lottizzazione abusiva loro ascritto, perchè si era estinto per prescrizione. Con la medesima sentenza era confermato il provvedimento di confisca del terreno disposta dal primo giudice precisando però che la confisca andava effettuata a favore del Comune e non dello Stato come indicato dal tribunale.

Secondo la ricostruzione fattuale contenuta nel provvedimento impugnato i nove imputati, che non svolgevano alcuna attività agricola, avevano acquistato un piccolo appezzamento di terreno agricolo di are 23 circa al fine di lottizzarlo. A tal fine alcuni di loro avevano presentato una DIA per la realizzazione di un muro di cinta. Indi avevano recintato il fondo su tre lati mediante paletti di ferro infissi al suolo e rete metallica comprensiva di due entrate, determinando la suddivisione del lotto in tre porzioni. In una, al lato Ovest, era stato installato un container delle dimensioni di mq 30 poggiato su blocchetti di cemento, con la costruzione in adiacenza di uno scavo delle dimensioni di m. 10 X 5.

Nel secondo lotto, quello centrale, era stata installata una tenda, una struttura in ferro ed una baracca. Nel terzo lotto,quello sito ad Est erano state collocate due tende e due strutture in ferro con la realizzazione di altro scavo delle dimensioni di metri 10 per quattro. Sul terreno erano stati altresì collocati due contatori ENEL. Gli imputati si erano giustificati asserendo di essersi limitati a bonificare il suolo ; che le buche rinvenute erano state scavate per ripianare il terreno dagli avvallamenti che si erano creati e che i manufatti ivi rinvenuti erano destinati ad essere rimossi . A tal fine hanno prodotto l’ordinanza del TAR Lazio sezione di Latina con cui era stata sospesa, per la non evidente abusività della lottizzazione,l’esecutorietà del provvedimento comunale con cui si era ingiunta la sospensione dell’attività di lottizzazione a scopo edilizio.

I giudici del merito hanno ritenuto inattendibili le giustificazioni fornite dai prevenuti ed hanno affermato la sussistenza di una lottizzazione per la divisione del suolo,peraltro di modestissime dimensioni e non utilizzabile per fini agricoli, e per la sua trasformazione nonchè per la mancanza della qualifica di agricoltori da parte degli acquirenti.

Ricorre per cassazione la sola P. per mezzo del proprio difensore sulla base di un unico articolato motivo,con cui denuncia violazione di legge e mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato. Sostiene che i manufatti realizzati,per la loro precarietà, non richiedevano alcun permesso di costruire e, pertanto, non potevano costituire neppure indizi apprezzabili ai fini della configurabilità della lottizzazione, tanto è vero che il TAR aveva sospeso l’esecutorietà del provvedimento comunale .In definitiva secondo la ricorrente alcuni amici,tutti residenti in (OMISSIS), avevano deciso di acquistare a (OMISSIS), in provincia di (OMISSIS), un piccolo fondo di are 20,70 "per trascorrere insieme in una località marina i Week End".

All’odierna udienza il Procuratore generale ed il difensore hanno concluso rispettivamente per il rigetto e per l’accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione

Il ricorso va respinto perchè infondato.

Invero,premesso che la lottizzazione può essere negoziale, materiale o mista; che la prova del reato può desumersi oltre che dagli indizi indicati nello stesso D.P.R. n. 380 del 2001, art. 30, da un qualsivoglia altro elemento dal quale possa desumersi in maniera inequivocabile la destinazione di un suolo agricolo a scopo edificatorio e che integra il reato di lottizzazione abusiva il frazionamento e la predisposizione di un terreno agricolo alla realizzazione di più manufatti aventi natura e destinazione residenziale, trattandosi di attività che non hanno alcuna attinenza con lo sfruttamento e la coltivazione del fondo, si rileva che i giudici del merito con motivazione adeguata hanno indicato le ragioni per le quali hanno ritenuto configurabile la lottizzazione.

Invero si accertato che i nove imputati, nessuno dei quali era agricoltore, avevano acquistato il 21 febbraio del 2002 un suolo agricolo di modestissime dimensioni. Lo avevano recintato e diviso in tre parti. Avevano realizzato due scavi di forma rettangolare chiaramente funzionali a realizzare fondazioni di strutture edilizie non ancora ben identificate,ma certamente destinate ad essere inserite stabilmente nel terreno. In proposito si è ritenuta inattendibile la versione fornita dai prevenuti, secondo i quali quegli scavi erano la conseguenza dell’attività diretta "alla sistemazione degli avvallamenti che si erano formati per lo stato di abbandono del terreno", posto che gli avvallamenti si eliminano riempiendoli con della terra per ripianare il suolo e non con scavi profondi e regolari.

Avevano infine installato alcuni manufatti e stipulato due contratti di fornitura di energia elettrica.

Orbene la valutazione dei giudici del merito in ordine alla trasformazione di un suolo agricolo, privo di opere di urbanizzazione, in una zona residenziale non appare incongrua tanto più che nel ricorso si è affermato che quel suolo era stato dai prevenuti acquistato proprio per trascorrere in una località marina i Week End.

La sospensione dell’efficacia del provvedimento del Comune, pronunciata in via cautelare dall’autorità giudiziaria amministrativa, non esplica alcun effetto in questo processo, trattandosi di provvedimento cautelare che allo stato non da luogo a conflitto di giudicati.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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