Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46332

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il tribunale di Tivoli, con sentenza del 5 marzo del 2010,ha condannato I.U. alla pena di euro 2000 di ammenda,avendolo ritenuto responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, comma 2, per avere, nella qualità di sindaco del Comune di (OMISSIS), in assenza di autorizzazione, realizzato un’attività di deposito di rifiuti, costituiti prevalentemente da elettrodomestici, materassi e masserizie varie, su un’area di circa 1500 mq gestita dal comune. Fatto accertato il (OMISSIS).
La responsabilità del sindaco è stata affermata perchè il prevenuto non aveva fatto rimuovere quei rifiuti abbandonati da terzi,sebbene in passato avesse periodicamente a tanto provveduto.
Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo la violazione della norma incriminatrice ed illogicità della motivazione. Assume che quell’area non era stata adibita a dicarica e che soltanto periodicamente, a scadenza di alcuni mesi, l’Ufficio tecnico predisponeva una proposta di spesa per la rimozione dei rifiuti abbandonati in quell’area da terzi; precisa che solo dopo il sopralluogo il prevenuto aveva saputo che in quel sito erano abbandonati i rifiuti. In ogni caso l’operazione di bonifica era di competenza del responsabile del settore.

Motivi della decisione

Il collegio rileva che il reato si è ormai estinto per prescrizione essendo maturato alla data del 16 gennaio del 2011 il termine prescrizionale prorogato di anni cinque secondo la disciplina introdotta con la novella L. n. 251 del 2005.
Il ricorso, ancorchè eventualmente infondato perchè pur un presenza di un dirigente amministrativo permane in capo al sindaco il potere di programmazione e controllo (così Cass. n. 19882 del 2009), non può considerarsi manifestamente tale avuto riguardo al fatto che in presenza di un dirigente amministrativo responsabile, non si sono indicate le ragioni per le quali il fatto dovrebbe essere addebitato al solo sindaco nonchè alla circostanza che, mentre nel capo d’imputazione si è addebitato al sindaco di avere realizzato un deposito di rifiuti senza autorizzazione, nella sentenza è stata affermata la responsabilità per non avere rimosso i rifiuti abbandonati da altri. Un annullamento con rinvio per approfondire i temi anzidetti sarebbe incompatibile con il principio che impone l’immediata declaratoria delle cause di non punibilità.

P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 620 c.p.p..
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè estinto per prescrizione il reato ascritto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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