Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46331 Demanio storico artistico

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza in data 2.10.2009 la Corte di Appello di Napoli confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a C.M. quale colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 125 (illecito impossessamento di reperti archeologici di proprietà dello Stato) (commesso il (OMISSIS)).

Proponeva ricorso per cassazione l’imputato denunciando inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità; omessa citazione dell’imputato per il dibattimento d’appello; nullità del giudizio d’appello e della relativa sentenza.

Il giudizio d’appello si era svolto, nella sua contumacia e in assenza del difensore di fiducia, in una data (2 ottobre 2009) diversa da quella indicata nel decreto di citazione emesso dal presidente della Corte d’appello e nell’avviso comunicato al difensore ex art. 601 c.p.p., comma 5 (2 ottobre 2010).

Chiedeva l’annullamento della sentenza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Il sindacato del giudice di legittimità nell’esame delle questioni processuali comprende il potere di esaminare gli atti per verificare l’integrazione della violazione denunziata (Sezione 4 n. 47891/2004 RV. 230568).

Nella specie, dall’esame degli atti risulta che il giudizio d’appello è stato regolarmente celebrato all’udienza del 2 ottobre 2009 della quale era stato dato rituale avviso all’imputato e al difensore.

L’inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto d’impugnazione e preclude la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell’art. 129 c.p.p. (Cassazione SU n. 32/2000, De Luca, RV. 217266).

Grava, quindi, sul ricorrente l’onere delle spese del procedimento e del versamento alla cassa delle ammende di una somma che va equitativamente fissata in Euro 1.000.
P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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