Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 27-10-2011) 14-12-2011, n. 46329 Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 15 dicembre del 2009, confermava quella resa il 30 maggio del 2008 dal tribunale della medesima città, con cui M.V. era stato condannato alla pena ritenuta di giustiziatale responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), per avere realizzato una struttura in ferro con lamiere coibentate. Fatto accertato in (OMISSIS).

Ricorre per cassazione l’imputato per mezzo del proprio difensore deducendo:

1) la violazione dell’art. 157 c.p. ed omessa motivazione sul punto, in quanto la corte non ha applicato la prescrizione, maturata prima della sentenza impugnata nonostante la rituale eccezione di parte;

2) La violazione degli artt. 178 e 552 c.p.p. per l’irrituale citazione a giudizio del prevenuto,in quanto erroneamente si era ritenuta l’esistenza di un domicilio eletto in (OMISSIS), invece non v’era alcun elezione di domicilio in tal senso, giacchè nel verbale di sequestro del 22 gennaio del 2004 l’imputato aveva dichiarato il proprio domicilio in (OMISSIS).
Motivi della decisione

Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza di entrambi i motivi.

Contrariamente all’assunto del ricorrente la prescrizione non è maturata prima della sentenza impugnata, ma successivamente.

Invero il reato è stato considerato consumato il (OMISSIS). Pertanto il termine prescrizionale prorogato di anni quattro e mesi sei scadeva il 22 maggio del 2009 in base alla disciplina vigente prima della riforma introdotta con la L. n. 251 del 2005, applicabile alla fattispecie ratione temporis. Sennonchè si deve tenere conto del periodo durante il quale il decorso del termine prescrizionale è rimasto sospeso (dal 29 giugno del 2007 al 30 maggio del 2008 per mesi undici) per impedimento dell’imputato o del suo difensore.

Di conseguenza il termine prescrizionale è spirato il 22 aprile del 2010 ossia dopo la sentenza impugnata.

Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. E’ ben vero che nel verbale di sequestro del 22 novembre del 2004 l’indagato aveva dichiarato di essere domiciliato in (OMISSIS), ma è altrettanto certo che due giorni dopo, ossia il 24 novembre 2004, invitato a dichiarare o eleggere il domicilio a norma dell’art. 161 c.p.p., ha "eletto" il proprio domicilio in (OMISSIS).

Orbene anche se quest’ultima indicazione, per l’omessa designazione di un destinatario domiciliatario non può considerarsi elezione di domicilio in senso tecnico, equivaleva comunque a modificazione dell’originaria dichiarazione di domicilio effettuata in (OMISSIS).

Quindi legittimamente tutte le notificazioni sono state effettuiate presso il domicilio dichiarato il 24 novembre del 2004 non modificato successivamente.

Dall’inammissibilità del ricorso discende l’obbligo di pagare le spese processuali e di versare una somma, che stimasi equo determinare in Euro 1000,00, in favore della Cassa delle Ammende, non sussistendo alcuna ipotesi di carenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità secondo l’orientamento espresso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.186 del 2000.
P.Q.M.

LA CORTE Letto l’art. 616 c.p.p..

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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