Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 05-07-2012, n. 11223 Rinunzia all’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.3.2009, la Corte di Appello di Caltanissetta rigettava il gravame proposto da S.G.A. avverso la sentenza di primo grado, che aveva respinto il ricorso proposto dalla predetta nei confronti del M.I.U.R. e della Scuola Media di cui in epigrafe, inteso al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, di tutti i sevizi di ruolo e non di ruolo prestati anteriormente al 1.9.2000 nell’Area D2 con il profilo professionale di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ai sensi del D.P.R. n. 399 del 1988, art. 4, comma 13, come richiamato dall’art. 66, comma 6, c.c.n.l. Comparto scuola del 4.8.1995, nonchè al riconoscimento dell’anzianità di servizio consequenziale e del diritto alla ricostruzione della carriera, in seguito all’inquadramento nella posizione stipendiale di responsabile amministrativo.

Per la cassazione di tale decisione ricorre la S., con tre motivi.

Resiste con controricorso il M.I.U.R., laddove l’istituto scolastico è rimasto intimato.
Motivi della decisione

Posto quanto sopra, rileva il Collegio che la ricorrente, con atto in data 4.5.2012, sottoscritto dal proprio legale, ha rinunciato al ricorso proposto, notificando l’atto all’Avvocatura Generale dello Stato quale procuratore costituito del Ministero e dell’Istituto scolastico, nonchè al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.

Deve, pertanto, dichiararsi l’estinzione del giudizio, per effetto delle intervenuta rinunzia, debitamente notificata alle altre parti, ricorrendo le condizioni di cui agli artt. 390 e 391 c.p.c.; si rinvengono giusti motivi, in relazione all’oggetto della controversia, per compensare tra le parti costituite le spese di lite.
P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per rinunzia e compensa le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 30 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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