Cass. civ. Sez. I, Sent., 06-07-2012, n. 11425 Amministrazione Pubblica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato in data 05/11/2003, G. M. adiva il Giudice di pace di Oriolo chiedendo che il Comune di Oriolo fosse condannato a pagarle un importo contenuto nei limiti del valore di Euro 1.100,00, pari al valore venale del suo terreno, che assumeva essere stato occupato e, per mq 160, utilizzato dall’ente locale per lavori di sistemazione di una strada interpoderale.

Precisava che la medesima porzione di terreno era stata oggetto di cessione volontaria in favore del convenuto Comune, con atto datato 09/10/1995, sottoscritto da un terzo e non da lei, legittima proprietaria del bene. Nel giudizio si costituiva B. M., chiamato in causa dall’autorizzato Comune.

Con sentenza del 10.10-21.12.2005, l’adito giudice di pace, premesso che la causa veniva decisa secondo equità, ai sensi dell’art. 113 c.p.c., comma 2, in ragione del suo valore, condannava il Comune di Oriolo a pagare alla G. la somma di Euro 1.100,00, a titolo di risarcimento dei danni arrecati al fondo della stessa, a seguito dei lavori di sistemazione della strada interpoderale. Il giudicante riteneva cosa equa e rispondente a sostanziale giustizia, accogliere la domanda attorea, che appariva fondata nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto e per l’effetto liquidare il dovuto nel suddetto importo, essendo, infatti, emerso dalla documentazione che l’atto di Cessione volontaria, datato 09/10/1995, era stato sottoscritto da persona diversa dall’istante. Poneva, inoltre, le spese processuali a totale carico della parte convenuta, soccombente.

Avverso questa sentenza il Comune di Oriolo ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi e notificato il 23,06.2006, alla G. ed al B., che non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il Comune di Oriolo denunzi a:

1. "Violazione dell’art. 7 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 2)".

Sostiene che sono state disattese le regole di rito in tema di competenza, per le quali la causa, attinente a beni immobili, avrebbe dovuto essere decisa dai Tribunale di Castrovillari competente per materia e per territorio.

2. "Violazione e falsa applicazione dell’art. 1226 c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3)".

Si duole dell’immotivata liquidazione equitativa dei danni, nonostante il difetto di prova in ordine alla relativa consistenza.

3. "Omessa motivazione su punti decisivi della controversia) art. 360 c.p.c., n. 5)". Si duole dell’insufficiente motivazione circa la ricorrenza dei presupposti della domanda e dell’omessa motivazione in ordine alle sollevate eccezioni di difetto di giurisdizione, di prescrizione e di carenza di legittimazione attiva nonchè in ordine alla richiesta da lui formulata nei confronti del terzo chiamato.

I tre motivi di ricorso, che connessi consentono esame unitario, sono fondati nei limiti in prosieguo precisati.

Va ricordato che le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità, ai sensi dell’art. 113 cod. proc. civ., nel regime anteriore alle modifiche di cui al D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, sono ricorribili in cassazione, non solo quando violano norme inderogabili processuali, costituzionali e comunitarie, ma anche ove siano in contrasto con i principi informatori della materia oggetto di causa e che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso, nonchè per omessa od apparente motivazione della sentenza, che costituisce altra violazione di legge censurabile nelle sentenze di equità ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 1 (cfr., tra le altre, cass 11638 del 2010; n. 9759 del 2011). Va, altresì, ricordato, che nel procedimento davanti al giudice di pace, sebbene, a norma dell’art. 320 c.p.c., non sia configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, tuttavia il rito è caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale ai sensi dell’art. 38 c.p.c., sicchè dette preclusioni, ivi compresa quella inerente alla rilevabilità dell’eccezione di incompetenza per materia, sono collegate allo svolgimento della prima udienza effettiva (cfr. Cass. n. 12272 del 2009; n. 9754 del 2010).

Tanto premesso, avuto anche riguardo all’azionata pretesa d’indole risarcitoria (in tema, cfr. Cass. n. 16652 del 2002), si rivela inammissibile la doglianza di omessa motivazione sulla questione di giurisdizione, del tutto generica e priva di riferimenti normativi nonchè del pari inammissibile la censura sul difetto di competenza in capo all’adito giudice di pace, per il fatto che il ricorrente, pur avendo indicato di averla proposta nella comparsa di costituzione, non ha anche chiarito quando si è costituito nel pregresso giudizio di merito, così precludendo di apprezzare la tempestività del rilievo in questione.

Fondata appare, invece, la censura involgente la motivazione dell’accoglimento della domanda svolta dalla G., essendosi il giudice di pace sul punto limitato ad affermarne la fondatezza nei suoi assunti presupposti giuridici e di fatto, così fornendo ragioni meramente apparenti. L’esposta conclusione assorbe le residue censure e comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio al Giudice di pace di Oriolo, in persona di diverso giudice, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, al giudice di Pace di Oriolo, in persona di diverso giudice.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2012.

Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2012

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