T.A.R. Campania Napoli Sez. VII, Sent., 14-01-2011, n. 178

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Col ricorso in esame, i residenti nell’area del Comune di Torre Annunziata rientrante nel raggio di diffusione del segnale promanante da un’antenna di trasmissione di segnale "WiFi" installata al civico XX della piazza XX, premesso che, nonostante avessero chiesto al comune di avviare un procedimento per l’emanazione del divieto di prosecuzione dell’attività di cui all’art. 19, comma 3, l. n. 241/90, questo era rimasto inerte, agiscono avverso il silenzio inadempimento serbato dall’ente locale e per la declaratoria della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio ex art. 31, comma 3, c.p.a., stante l’abusività dell’installazione per non essersi formato alcun titolo autorizzativo, ancorché tacito.
In particolare, censurano la violazione e falsa applicazione degli artt. 87, terzo comma, seconda parte, del d.lgs. n. 259/2003, dell’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 17 del 2010, attuativo della direttiva 2006/42/CE, dell’art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 206/2005, in quanto risulterebbe omesso il procedimento ex art. 87, del d.lgs. n. 259/2003 laddove la d.i.a., prescritta per l’installazione degli impianti, con tecnologia UMTS od altre, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, non sarebbe stata accompagnata dalla comunicazione dei dati richiesti dalla norma ed elencati nel modello allegato al codice; inoltre, in quanto il comune non avrebbe acquisito nessuna di tali informazioni attinenti alla verifica della sicurezza dell’impianto, trasmettendo agli istanti, solo il 19.5.2010 ed a seguito di domanda di accesso, la dichiarazione di conformità dell’impianto installato da Telecom S.p.a. (peraltro inidonea perché redatta in lingua polacca).
Si è costituita in data 9.12.2010 T.I. S.p.a. (depositando una memoria difensiva e una valutazione tecnica in ordine all’esposizione ai campi elettromagnetici prodotti dall’apparto de quo) in violazione dei termini stabiliti dagli artt. 87, comma 3, e 73, comma 1, c.p.a.
Il Comune intimato non si è costituito.
All’esito dell’odierna camera di consiglio la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato quanto alla invocata condanna del comune a pronunziarsi sull’istanza notificata dai ricorrenti il 6.7.2009.
Nel caso di specie, l’inosservanza all’obbligo di provvedere sussiste poiché, nonostante l’interlocuzione realizzatasi mediante l’invio di documenti da parte del Comune, non risulta essere stato emanato un atto conclusivo del procedimento che statuisca definitivamente in ordine alla richiesta di determinazione in ordine all’eventuale adozione di provvedimenti interdittivi dell’installazione del dispositivo elettronico in questione.
L’art. 2 della L. 241/1990 ha fissato un principio generale secondo il quale, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che l’obbligo non sussiste nelle seguenti ipotesi: a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del termine di decadenza (ex multis: Cons. Stato, VI, n. 69/1999; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 5014/2001); b) istanza manifestamente infondata (ex multis: Cons. Stato, IV, n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 1969/2002); c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: Cons. Stato, VI, n. 4592/2001; T.A.R. Campania, Napoli, III, n. 5026/2001).
Pertanto, escluse le fattispecie sub a e sub c ed atteso che l’istanza de qua non può dirsi ictu oculi infondata (anche per la impossibilità di prendere in esame la documentazione versata tardivamente in giudizio da T.I. S.p.a.), va dichiarato l’obbligo per l’amministrazione di adottare un provvedimento espresso in ordine alla richiesta avanzata, fermo restando il potere amministrativo di valutare la fondatezza della pretesa dedotta.
Non ritiene infatti il Collegio di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.p.c., anche sulla fondatezza della domanda, apparendo invece opportuno che tale aspetto, anche per la preclusione processuale determinatasi, venga approfondito nel contraddittorio procedimentale tra tutte le parti.
In conclusione, il ricorso è fondato con riferimento all’illegittimità del silenzio dell’amministrazione e va dunque accolto nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione.
Deve pertanto ordinarsi all’amministrazione intimata di emanare un provvedimento espresso in esito all’istanza presentata entro un termine non superiore a trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
In caso di perdurante inerzia, decorso tale termine, il Collegio nomina quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli che provvederà all’esecuzione, anche a mezzo di funzionario delegato, entro l’ulteriore termine di trenta giorni.
La particolarità della questione esaminata consente di compensare le spese di lite tra le parti costituite e di dichiarare irripetibili, nei confronti del Comune, quelle anticipate dai ricorrenti.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dall’amministrazione e ordina al Comune di Torre Annunziata di provvedere nel termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone altresì, per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta nella persona del Prefetto della Provincia di Napoli che provvederà all’esecuzione, anche a mezzo di funzionario delegato, nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Compensa le spese tra le parti costituite e dichiara irripetibili, nei confronti del Comune, quelle anticipate dai ricorrenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 con l’intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Michelangelo Maria Liguori, Consigliere
Alfredo Storto, Primo Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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